Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017 il DECRETO 22 NOVEMBRE 2017 contenente “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.”

Il provvedimento, in vigore dal 5 gennaio 2018, non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, in quanto concerne l’installazione e gestione dei contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³.

Per liquido combustibile di categoria C si intende un liquido avente un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C; il grado di riempimento del contenitore-distributore deve essere ≤90% della capacità geometrica.

I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive vanno osservate le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:

  • fabbricati e depositi non soggetti CPI: 5mt
  • fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici: 10 mt
  • linee ferroviarie: 15 mt
  • proiezione verticale di linee elettriche 1000 V CA o 1500 CC: 6 mt

Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra, gli addetti al riempimento devono osservare la disciplina vigente dell’ADR; inoltre devono essere presenti 2 estintori portatili con capacità estinguente almeno 21A-89B (o se la capacità del contenitore è >6 m3 un estintore carrellato almeno B3).

Il decreto si applica sia alle nuove installazioni che a quelle esistenti al momento dell’entrata in vigore; sono previste alcune deroghe.

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