Con Decreto-legge 23 luglio 2021 – n. 105 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.

Ne deriva pertanto un ulteriore aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

E’ stato inoltre pubblicato dai Vigili del Fuoco un quesito del 19 luglio 2021 n.11180 sulla proroga per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli edifici sottoposti a tutela.
La nota indica che per quanto riguarda gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la legge di Bilancio 2019 ha disposto la proroga dell’adeguamento al 31 dicembre 2022.

Nel frattempo i responsabili delle attività dovranno in ogni caso attuare misure compensative sul rischio aggiuntivo, qualora emergessero difformità tra lo stato di fatto e le prescrizioni della norma corrente.