Pubblicata la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Verona Prot. 20096 del 22.12.2017 contenente indicazioni per le procedure sanzionatorie ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 139/2006.

Più precisamente, a seguito dell’emanazione del D.Lgs.97/2017, che ha modificato l’art.20 del D.Lgs.139/06, la sanzione penale nei casi di omessa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o dell’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio risulta applicabile per tutte le attività soggette al controllo di Vigili del Fuoco, oggi individuate in Allegato I al D.P.R.151/11.

Tanto premesso, questo Comando, nella propria attività istituzionale di controllo, nel caso accerti la ritardata od omessa presentazione della SCIA (art.4 D.P.R. 151/2011) ovvero dell’ Attestazione Periodica di Conformità Antincendio (art.5 D.P.R.151/2011), provvederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 20 del Decreto Legislativo in oggetto che recita : “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, …(omissis)”.

Si sottolinea inoltre, quanto riportato al comma 2 del medesimo articolo in merito alle responsabilità di professionisti e titolari di attività nel rilascio di certificazioni e dichiarazioni di corredo delle istanze: “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime”.

Con l’occasione si informa altresì che, nell’ottica della semplificazione dei procedimenti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, per l’Attestazione di Rinnovo Periodico Antincendio presentata tramite posta certificata all’indirizzo com.prev.verona@cert.vigilfuoco.it , la ricevuta di conferma di accettazione della PEC costituirà attestazione di avvenuto rinnovo, con la modalità del silenzio assenso, salvo eventuale comunicazione da parte del Comando di motivi ostativi al rilascio
del Rinnovo medesimo.

La suddetta modalità consentirà di ampliare il processo di fascicolazione elettronica delle istanze, già intrapreso da questo Comando, con conseguente miglioramento dei servizi. Pertanto, nell’ottica di implementazione di tale servizio e con l’obiettivo di fornire un maggiore spazio alla consulenza tecnica sulle pratiche, si comunica che con decorrenza 1 gennaio 2018 il servizio allo sportello garantito da questo Comando, dedicato anche al ricevimento delle Attestazioni di Rinnovo Periodico di conformità Antincendio, sarà limitato alla sola giornata del giovedì nella fascia oraria dalle 9,00 alle 11,00; restano confermati i rimanenti orari di apertura al pubblico per i rimanenti servizi, riportati nel sito web del Comando VV.F. di Verona all’indirizzo: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/verona/- Servizi al cittadino- Ufficio Prevenzione

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