Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.”

Le norme tecniche del decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonche’ ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del testo, ovvero 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale: 9 novembre 2022.

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:
• “a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
• b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151“.

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