Si ricorda che il 20 ottobre 2019 è entrato in vigore il DM 12 aprile 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23.04.2019), con il quale il Ministero dell’Interno ha introdotto l’obbligo dell’applicazione del nuovo Codice di prevenzione incendi, in sostituzione della precedente normativa antincendio (regola tecnica verticale – RTV).
Si chiude pertanto il periodo transitorio durato quasi quattro anni dell’applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi.

Il provvedimento suddetto ha anche ampliato le attività assoggettate al nuovo Codice di prevenzione incendi.

In particolare sono stati introdotte in aggiunta a quelle precedenti le seguenti attività:
n. 19 – stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici
n. 20 – stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
n. 21 – stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all’accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili
n. 22 – stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
n. 23 – etiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
n. 24 – stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo e ai depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg
n. 25 – fabbriche di fiammiferi e depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg
n. 26 – stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
n. 73 – edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, o di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità

Le seguenti attività sono state regolamentate ricomprese nel nuovo Codice:
n. 9 – le officine e i laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
n. 14 – le officine o i laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
n. 27 – i mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg e depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
n. 28 – gli impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
n. 29 – gli stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
n. 30 – i zuccherifici e le raffinerie dello zucchero
n. 31 – i pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
n. 32 – gli stabilimenti e gli impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
n. 33 – gli stabilimenti e impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
n. 34 – i depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, agli archivi di materiale cartaceo, alle biblioteche, ai depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
n. 35 – gli stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
n. 36 – i depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
n. 37 – gli stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg –
n. 38 – gli stabilimenti e gli impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
n. 39 – gli stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
n. 40 – gli stabilimenti e gli impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
n. 42 – i laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
n. 43 – gli stabilimenti e gli impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg ai depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
n. 44 – gli stabilimenti, gli impianti e i depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
n. 45 – gli stabilimenti e gli impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
n. 46 – i depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
n. 47 – gli stabilimenti e gli impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg. e ai depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
n. 50 – gli stabilimenti e gli impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile e accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
n. 51 – gli stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti e attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti
n. 52 – gli stabilimenti con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
n. 53 – le officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2
n. 54 – le officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
n. 56 – gli stabilimenti e impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
n. 57 – i cementifici con oltre 25 addetti
n. 63 – gli stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito
n. 64 – i centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
n. 70 – i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
n. 75 – i depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2 e locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 m2
n. 76 – le tipografie, le litografie, la stampa in offset e attività similari con oltre cinque addetti

Con appositi decreti sono state infine aggiunte successivamente al DM Codice di prevenzione incendi le seguenti attività:
n. 66 – gli alberghi, le pensioni, i motel, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli studentati, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli ostelli per la gioventù, i bed & breakfast, i dormitori, le case per ferie, con oltre 25 posti letto. Sono escluse le strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e i rifugi alpini ex DM 9.08.2016
n. 67 – le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, ad esclusione degli asili nido ex DM 7.08.2017;
n. 69 – le attività commerciali, ove sia prevista vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti ex DM 23.11.2018
n. 71 – le attività d’ufficio con oltre 300 persone presenti ex DM 8.06.2016
n. 75 – le attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 ex DM 21.02.2017