Dal 7 ottobre 2017 (termine così prorogato dal DL 244/2016 convertito in Legge 19/2017) si applicano le norme di prevenzione incendi contenute nel D.P.R. n. 151/2011 anche alle cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio alla data del 7 ottobre 2011.

In particolare, le cisterne rimovibili di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità geometrica fino a 9 m3 (classificate dal D.P.R. 151/2011 nella categoria A – rischio basso), a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno di aziende agricole, cave per estrazione di materiali e cantieri stradali, ferroviari e edili, dovranno essere regolarizzate ai fini antincendio entro il suddetto 7 ottobre p.v., inviando al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) predisposta da un tecnico abilitato alla prevenzione incendi nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti. La SCIA ha validità di 5 anni e deve essere rinnovata entro la relativa cadenza (per le sole aziende agricole, la Legge n. 1164/2014 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo all’articolo 1-bis, comma 1 esclude dall’applicazione della disciplina di prevenzione incendi i depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 m3 anche se muniti di erogatore).

Nel caso di attività diverse da aziende agricole, cave e cantieri occorre distinguere se le suddette cisterne con capacità fino 9.000 litri sono destinate al rifornimento di mezzi circolanti all’interno oppure all’esterno dell’azienda.

A) Se destinate al rifornimento di mezzi circolanti all’interno dell’azienda, l’installazione delle suddette cisterne è consentita, anche presso attività produttive diverse da aziende agricole, cave e cantieri, se utilizzate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada (ved. Ministero dell’Interno con circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998).

Dette cisterne sebbene provviste di dispositivo per l’erogazione, sono da considerarsi come semplici depositi di carburanti e come tali soggetti ai requisiti di sicurezza antincendio e alla relativa regolarizzazione tramite il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per serbatoi di capacità geometrica complessiva a partire da 0,5 m3.
Il D.P.R. n. 151/2011 assoggetta agli obblighi in questione i depositi di liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) se aventi capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3. Pertanto le imprese che hanno ottenuto il CPI per il deposito di carburante con capacità complessiva:
a partire da 0.5 m3 e inferiore a 1 m3, non devono più rinnovare il certificato, in quanto non più soggette agli obblighi di prevenzione incendi, salvo ricadano in altre attività ricomprese nella normativa di prevenzione incendi (di cui all’allegato I del D.P.R. n. 151/2011);
superiore a 1 m3, devono procedere al rinnovo entro la data di scadenza del CPI.

Le aziende che non hanno richiesto e/o ottenuto il CPI devono quanto prima espletare tutte le formalità ex D.P.R. n. 151/2011 come nuova attività.

B) Se destinate al rifornimento di mezzi circolanti all’esterno dell’azienda, la normativa antincendio consente l’utilizzo solamente se la cisterna è interrata. Qualora non sia possibile interrare la cisterna (es. difficoltà per falda acquifera) è possibile chiedere l’autorizzazione di quella mobile con specifica deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco tramite il Comando provinciale competente.

Le imprese che hanno ottenuto il CPI devono procedere al rinnovo entro la data di scadenza del certificato. Le aziende che non hanno richiesto e/o ottenuto il CPI devono quanto prima espletare tutte le formalità ex D.P.R. n. 151/2011 come nuova attività.

Si evidenzia che per gli impianti di distribuzione di carburanti pubblici e privati è necessaria l’autorizzazione del Comune competente ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.

I contenitori-distributori rimovibili (diesel tank) utilizzati per il rifornimento di automezzi destinati a non circolare per strada non sono soggetti ad autorizzazione comunale in quanto assimilati ai depositi; se circolanti su strada serve l’autorizzazione del Comune.

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