Fonte www.vigilfuoco.it

Resa disponibile dai Vigili del Fuoco la risposta prot. 717 datata 18 gennaio 2018 recante “Inquadramento dell’attività “parco avventura”- Riscontro”.

Con tale nota il Dipartimento centrale dei VVF fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle norme antincendio ex DPR 151/2011 nella gestione e realizzazione dei parchi avventura.

In particolare il Comando ritiene che questi parchi avventura, non avendo al loro interno locali di intrattenimento, non rientrano nel regolamento antincendio che prevede la presentazione della SCIA, in quanto non sono classificabili tra le attività individuate al punto 65 dell’allegato I al Dpr 151/2011. Le attività parco avventura possono altresì essere assimilate ai parchi divertimenti.

Viene inoltre indicato che, per quanto riguarda i percorsi acrobatici installati in questi parchi, UNI ha pubblicato le norme UNI EN 15567-1 e UNI EN 15567-2 che ne definiscono le regole di progettazione, costruzione, controllo, manutenzione e gestione.

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