Fonte Ecocerved

Dal 20 gennaio è attivo il sistema per la presentazione della Comunicazione annuale sulle quantità di pile e accumulatori immessa sul mercato nel corso del 2019 da parte dei produttori iscritti al Registro Nazionale Pile e Accumulatori da presentare entro il 31 marzo 2020.

La scadenza per la presentazione della comunicazione, prevista dal D. Lgs. 188/2008, è il 31 marzo 2020.
La scrivania personale è accessibile dalla home page del portale www.registropile.it cliccando su Scrivania per i produttori. L’accesso deve essere effettuato mediante firma digitale del legale rappresentante o di altro soggetto precedentemente delegato.
Una volta fatto l’accesso la funzione da selezionare è Comunicazione Pile.

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione, sono rimaste immutate rispetto al 2019.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

La comunicazione va presentata, indicando valori pari a 0, anche se l’impresa non ha immesso alcuna quantità sul mercato.

Si segnala che nella Sezione Profilo è disponibile una funzione che consente al produttore ed al sistema collettivo di accedere ad un’area dove viene riassunta la propria posizione, evidenziando anche eventuali anomalie.
La compilazione è assistita da funzioni di aiuto specifiche per ogni pagina.

L’articolo 14 del D.Lgs. 188/2008 prevede l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All’interno di tale registro e’ prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall’allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 punto m) considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 25 c. 3 del D.Lgs. 188/2008 il produttore che, entro il 31 marzo, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000

Scarica scheda sintesi