Approvato dal CORECO (Comitato regionale di controllo) il documento contenente le Linee di indirizzo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende e gli enti che ospitano studenti delle scuole secondarie di secondo grado per svolgere percorsi di alternanza scuola/lavoro, detti PCTO – “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”.

Le presenti linee di indirizzo contengono indicazioni generali, destinate sia agli Istituti scolastici, sia ai soggetti ospitanti (es. aziende, enti, lavoratori autonomi, imprese individuali, etc.), utili per integrare la convenzione tra le parti coinvolte nell’inserimento dello studente nel Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (di seguito PCTO). Vengono individuati alcuni specifici obblighi, per tutelare la salute e la sicurezza degli studenti, sia in capo all’Istituto scolastico che in capo all’azienda ospitante.

Nel processo di selezione dei soggetti disponibili ad ospitare studenti in PCTO è doveroso considerare la tutela della salute e della sicurezza quale requisito imprescindibile. Per facilitare l’Istituto scolastico in tale processo e nella raccolta dei dati relativi al soggetto ospitante è stata predisposta una “Scheda raccolta dati del soggetto ospitante” (vd. Allegato 1 del documento).
Qualora il soggetto ospitante sia rappresentato, anche se per brevi periodi, da lavoratori autonomi o imprese individuali, ricadono sugli stessi i medesimi obblighi previsti per i datori di lavoro con lavoratori subordinati.

L’Istituto scolastico è tenuto inoltre ad acquisire dall’azienda ospitante, preventivamente all’inserimento dello studente, le informazioni relative alla mansione, ai rischi cui lo studente sarà esposto, alle misure di prevenzione e protezione adottate, valutandole in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto.

Lo studente è infatti equiparato al lavoratore per gli aspetti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (l’art. 1 comma 2 del DM 142/1998, Regolamento attuativo dell’art. 18 della L 196/1997, prevede che “i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro”. Tuttavia ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro gli studenti impiegati in PCTO sono equiparati ai lavoratori e quindi soggetti a tutte le tutele e obblighi previsti dal “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex art. 2 lettera a, DLgs 81/2008) pertanto il soggetto ospitante nel documento di valutazione dei rischi DVR, eventualmente mediante specifica appendice o sezione dedicata (vd. fac-simile “Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO”, riportato in Allegato 2 del documento), dovrà indicare le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente, valutando i rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare, con la collaborazione del proprio RSPP, del Medico Competente, ove previsto, e del RLS/RLST, ove nominato, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:
– sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione ad età, genere e altre tipicità;
– attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
– natura, grado e durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
– movimentazione manuale dei carichi;
– sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione di attrezzature di lavoro, macchine, apparecchi e strumenti;
– pianificazione dei processi di lavoro e loro interazione sull’organizzazione del lavoro;
– situazione della formazione e dell’informazione degli studenti.

Per facilitare il soggetto ospitante nella valutazione dei rischi per lo studente ospite è stata predisposta una “Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO” (vd. Allegato 2 del documento), valida per tutti i settori di attività: in base alle proprie evidenze di rischio, il soggetto ospitante compila e/o integra i contenuti di tale scheda. Le informazioni dettagliate per la compilazione (misurazioni/stime dei rischi, indicazioni di prevenzione/protezione, certificazioni, etc) sono presenti nel DVR generale dell’azienda stessa. L’integrazione al DVR sarà fornita all’Istituto scolastico e allegata alla convenzione.
In ogni caso, prima dell’avvio dello studente in PCTO, l’Istituto scolastico deve aver acquisito dal soggetto ospitante tutte le informazioni relative ai rischi presenti nelle attività che quest’ultimo intende assegnare allo studente e alle misure di prevenzione collettive (tecniche, organizzative, procedurali) e individuali adottate e da adottare, per permettere la formulazione di un progetto formativo personalizzato e l’inserimento in sicurezza dello studente nel contesto aziendale.

La formazione generale e specifica ai sensi dell’art. 37 del DLgs 81/2008 deve essere erogata agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei PCTO.
Premesso che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs 81/2008, in tutti gli istituti scolastici nei quali gli studenti sono impiegati in attività laboratoriali, gli studenti sono equiparati a lavoratori, è obbligo dell’istituto scolastico erogare la formazione generale e specifica, ai sensi dell’art. 37, e certificare l’avvenuta formazione (punto 14-bis “Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro”).
Tale formazione dovrà essere commisurata alla tipologia di rischio ai quali gli studenti potrebbero essere esposti a scuola e in azienda (secondo Codice ATECO), in ragione del piano dell’offerta formativa del curriculum scolastico, ed in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell’Istituto stesso.
Ciò premesso, prima dell’avvio degli studenti in PCTO, gli Istituti scolastici dovrebbero avere già erogato la formazione generale e la formazione specifica; unitamente alla convenzione, i Dirigenti Scolastici, per il tramite del tutor formativo interno, inviano al soggetto ospitante gli attestati di formazione (generale e specifica) conservati in copia e rilasciati agli studenti, recanti l’indicazione del programma degli argomenti trattati e il tempo ad essi dedicato. Tali azioni sono finalizzate alla valutazione dell’eventuale ulteriore bisogno formativo dello studente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a cura del soggetto ospitante, che dovrà pertanto integrare la formazione sui

Gli istituti scolastici dovranno individuare un tutor formativo interno, con il compito di monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere durante l’inserimento dello studente in azienda.

In sintesi, oltre ad erogare la formazione specifica ex art. 37 del D.lgs. 81/2008 o integrare la stessa in caso sia stata fornita agli studenti che svolgono attività laboratoriali, sempre l’azienda ospitante dovrà:
– individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre i rischi, fornendo allo studente, se necessario, i DPI adeguati, e dando evidenza della loro consegna;
– fornire l’addestramento, qualora sia previsto l’utilizzo da parte dello studente di macchine, attrezzature e DPI;
– fornire l’informazione in materia di sicurezza ex art. 36 del D.lgs. 81/2008;
– adibire lo studente a sorveglianza sanitaria, qualora la mansione/attività cui sarà adibito lo richieda.

Infine dovrà nominare
– un preposto che vigili sulle attività interessate dal percorso PCTO;
– un tutor formativo aziendale, che favorisca e sovraintenda l’inserimento dello studente in azienda;
– una figura di affiancamento allo studente, cioè un lavoratore esperto adeguatamente formato, in caso di svolgimento di lavori vietati a soggetti minorenni di cui all’Allegato I della L 977/1967. Detto allegato elenca i rischi/ tipologie di mansioni cui non possono essere adibiti i minori. Tali attività possono essere svolte dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione;

Nella convenzione, sottoscritta tra l’azienda ospitante e l’Istituto scolastico , dovranno essere evidenziati gli obblighi e gli impegni delle parti coinvolte, inerenti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza dello studente.
Alla convenzione dovrà essere allegato il percorso formativo personalizzato riportante, in particolare, la natura delle attività svolte dallo studente in PCTO, la durata del percorso formativo e le attività di monitoraggio previste; costituiscono parte integrante del documento, infine, la “Scheda raccolta dati del soggetto ospitante”, la “Scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO”, gli attestati relativi alla formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza rilasciati dall’Istituto scolastico e il patto formativo a cura dello studente.

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