La situazione di emergenza in atto ed i provvedimenti di contenimento, emanati da un mese a questa parte, hanno imposto limiti via via più stringenti all’operatività delle aziende e delle attività commerciali, che si sono tradotti nell’impossibilità (o comunque nella difficoltà) di tante imprese ad adempiere ai propri obblighi contrattuali.

Il “Covid 19“ costituisce sicuramente un evento imprevedibile e senza precedenti e basta considerare, a riprova di quanto fosse inatteso il rischio di una pandemia nei Paesi occidentali, che sono pochissimi i contratti che prevedono, tra gli eventi di forza maggiore, la voce “pandemie-epidemie”.
Saranno, in effetti, pochissimi i contratti che non saranno colpiti dall’attuale imprevedibile crisi sanitaria e le parti, prima o poi, dovranno discutere se ed in che termini rimodulare le clausole contrattuali per evitare la risoluzione del rapporto.
Questo, per quanto riguarda i contratti stipulati precedentemente alla dichiarazione di pandemia.
Con riferimento, invece, ai contratti che sono oggi fase di stipula, è possibile realizzare la negoziazione di specifiche clausole “Covid 19”, con le quali, in linea di principio, le parti riconoscono reciprocamente l’esistenza della problematica, decidono comunque di stipulare, ma si obbligano a rinegoziare il contratto laddove l’emergenza sanitaria dovesse permanere nel medio-lungo periodo.
Il decreto “Cura Italia” del 17 marzo scorso ha poi introdotto, se non una vera e propria “clausola coronavirus”, una norma di notevole interesse per i rapporti contrattuali (art. 91). Essa prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid 19 sia sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.
La medesima norma prevede, inoltre, che il rispetto delle misure di contenimento possa escludere anche l’applicazione di eventuali decadenze o penali che siano contrattualmente previste, sempre in caso di ritardato od omesso adempimento.
Nei rapporti di fornitura bisognerà, quindi, distinguere tra i rapporti in essere e quelli che devono ancora instaurarsi. Con riferimento ai primi, si potrà invocare la forza maggiore ove la relativa clausola sia prevista, ovvero, troveranno applicazione le norme già esistenti nel nostro ordinamento (art. 1463 Codice Civile), incluso l’art. 91 del D.L. cd Cura Italia, applicabili ai rapporti tra le imprese e, in particolare, a seconda dei casi, gli operatori potranno invocare l’impossibilità totale o parziale della prestazione, ovvero, tentare la rinegoziazione dei termini contrattuali ove sia configurabile “l’eccessiva onerosità sopravvenuta”.
Nei nuovi rapporti di fornitura, lo scenario attuale dovrà essere di stimolo per l’introduzione, nei relativi contratti, di clausole di forza maggiore ben strutturate ed articolate.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi (anche via mail: a.cappuccilli@apiverona.net) all’Ufficio Legale dell’Associazione.

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