Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, il DPCM 26 gennaio 2024 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023. Il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, quindi, al 1° luglio 2024. La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2024 (o l’invio per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta) può essere effettuata entro il termine del 30 agosto 2024 ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

MUD MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2024 (DATI 2023)

Il MUD che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2024 con riferimento all’anno precedente 2023 (ex legge 25 gennaio 1994, n. 70) alla CCIAA competente per territorio (cioè quella in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione) è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Il Ministero dell’ambiente comunica che, in base all’art. 6 della L. n. 70/94, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.

NOVITA’

Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di:
– introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;- inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma- aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
– chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.

Sintesi degli aggiornamenti MUD 2024
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato una scheda di sintesi degli aggiornamenti apportati al MUD 2024 che riguardano:
– la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
– la Sezione Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi.
Le modifiche apportate sono essenzialmente finalizzate a rendere la dichiarazione coerente con le disposizioni normative o, nel caso della dichiarazione relativa ai costi di gestione dei servizi di igiene urbana, con le indicazioni derivanti dalle delibere ARERA.

In particolare, sono state implementate le seguenti sezioni:
Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
– Scheda RU con inserimento delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
-Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
– Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
Sezione STIP è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.

La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che li ha resi disponibili sul proprio sito web
Sono pubblicati i seguenti documenti:
DPCM 26 gennaio 2024 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024
Allegato 1 Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
Allegato 2 Comunicazione rifiuti semplificata
Allegato 3 Modelli Raccolta dati
Allegato 4 Istruzioni per la presentazione telematica
Sintesi modifiche MUD 2024

Attivi i portali per la trasmissione del MUD 2024
Unioncamere ha provveduto a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2024. In particolare:
• attraverso il portale del MUD Semplificato è possibile compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata da inviare poi, via PEC, a comunicazionemud@pec.it.
• attraverso il portale del MUD Telematico gli utenti possono trasmettere le Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e Veicoli fuori uso. Sempre dallo stesso portale, è possibile scaricare anche le istruzioni dettagliate e i tracciati record da seguire per le dichiarazioni predisposte con altri software nonché accedere al programma per il controllo formale del MUD.
• i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani accedono alla piattaforma MUD Comuni per la compilazione e trasmissione della Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione.

Disponibile il software per Ia compilazione della dichiarazione MUD 2024
A partire dall’11 marzo u.s. è possibile scaricare il software per Ia compilazione deIIe Comunicazioni MUD Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, adeguato alle modifiche introdotte dal DPCM 26 gennaio 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024.
Il software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.

Sono inoltre pubblicate le FAQ aggiornate sul MUD 2024 (dati 2023). A partire dal 15.04.2024 è attivo il servizio di assistenza telefonica per informazioni su compilazione e trasmissione del MUD 2024, che risponde al numero 02-22177090, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

MODULISTICA

Il MUD è articolato nelle suddette Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.
Va presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia e/o di notificazione.
Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo). L’unità locale coincide con la sede legale nei casi di soggetti che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. Nel caso di Comunicazioni rifiuti urbani e raccolti in convenzione, l’unità locale dichiarante coincide con la sede del Comune o del soggetto istituzionale dichiarante.
La dichiarazione è unica: ad una scheda anagrafica vanno allegate tutte le Comunicazioni che Enti ed imprese dichiaranti sono obbligati a presentare. La Camera di commercio competente per territorio è quella in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
Sempre sul sito ecocamere Ecocerved rende disponibili materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.
Helpdesk mud@ecocerved.it info@resgistroaee.it info@mudcomuni.it assistenza@mudtelematico.it
Informazioni e documenti https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud

Rimangono confermate le modalità per l’invio delle comunicazioni; sono disponibili i seguenti portali:
• MUD Telematico (www.mudtelematico.it) per l’invio delle comunicazioni in via telematica;
• MUD Comuni (www.mudcomuni.it) per la compilazione e l’invio della comunicazione rifiuti urbani;
• MUD semplificato (https://mudsemplificato.ecocerved.it/) per l’invio della comunicazione semplificata.
• Registro AEE (www.registroaee.it) per la compilazione e l’invio della Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per spedire via telematica è necessario essere registrati al sito www.mudtelematico.it e disporre di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
I soggetti non ancora registrati al portale Mud Telematico dovranno registrarsi utilizzando una CNS oppure lo SPID o la Carta d’identità elettronica (Cie), mentre chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni procedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata. I dispositivi potranno essere intestati a persona d’impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.
Per la comunicazione rifiuti semplificata non è consentita la compilazione manuale e l’invio con spedizione postale.

Si ricorda che il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all’interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività. I soggetti obbligati alla presentazione del MUD se non hanno effettuato, nell’anno di riferimento, alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione del MUD non devono presentare un MUD in bianco.

In Allegato 3 al DPCM 06.01.2024 viene riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione. Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità informatica sono presenti nell’Allegato 4 del medesimo decreto.

Il codice europeo dei rifiuti (CER) è composto da sei cifre e deve essere riportato sulla scheda rifiuto.

Il codice Istat è legato, invece, all’attività svolta; cambia rispetto all’anno precedente solo se è cambiata l’attività svolta. E’ indicato sulla visura del Registro Imprese oppure sulla dichiarazione presentata all’ufficio IVA. I dichiaranti dovranno utilizzare la classificazione ATECO 2007 per indicare l’attività svolta.

In caso di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione sono previste pesanti sanzioni. Per quanto riguarda la Comunicazione Rifiuti, l’art. 258 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006, prevede che: “I soggetti di cui all’articolo 189, c. 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro;se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge n. 70/1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti che potranno essere versati con Telemaco Pay, carta di credito e con pagoPA. Quest’ultima possibilità è esclusiva laddove l’invio della comunicazione venga effettuata via PEC (MUD semplificato e Comunicazione rifiuti urbani).
In particolare, il diritto di segreteria per l’invio telematico è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito, PagoPA o tramite il circuito Infocamere.
Il diritto per la trasmissione via PEC della Comunicazione Rifiuti Semplificata e della Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione è di 15,00 €, da versare tramite l’avviso di pagamento pagoPA che consente il pagamento presso gli sportelli fisici e virtuali accreditati nella piattaforma (ad esempio Tabaccherie, Ricevitorie, Sportelli Postali, Banche). Sarà cura del dichiarante allegare copia dell’attestato di pagamento al momento dell’invio.
Per la Comunicazione AEE non sono previsti diritti di segreteria.

SOGGETTI OBBLIGATI MUD/Comunicazione Rifiuti

Comunicazione Rifiuti:
Restano invariati i soggetti obbligati alla Comunicazione Rifiuti (come definiti dall’art. 189 al comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del DPCM del 17 dicembre 2021):
– Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi (obbligo di dichiarazione MUD anche per chi svolge attività di trasporto metalli ferrosi iscritti all’Albo in categoria 4 bis);
– Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
– Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi per i Centri di Raccolta ex art. 190, c. 9 del D.Lgs. 152/2006);
– Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono:
rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali – art. 184 comma 3 lett. c),
rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d),
rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie art. 184 c. 3 lett. g (come modificato dal D.Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).
– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni**

**Ai sensi dell’articolo 190 c. 6 (come modificato dal D.Lgs. 116/2020 ):
• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
• i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02,96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice Eer 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
• i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa,
quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del c. 1 del medesimo articolo, possono adempiere all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, c. 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.
Pertanto, i soggetti sopra indicati non sono quindi tenuti alla presentazione del MUD in quanto assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto

Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione Rifiuti enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (lettere c), d) e g) e artigianali e da attività di gestione di acque e rifiuti. Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• attività agricole, agro industriali e sivilcultura e della pesca: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione
• attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari
• attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all’ingrosso, farmacie,
• attività principale di costruzione, demolizione e scavo quali imprese di costruzioni
• attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
• enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, settori istruzione, difesa, sicurezza nazionale e ordine pubblico
2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, che hanno fino a 10 dipendenti
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 c.3 lett.g del D.Lgs. 152/2006)
4) producono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta o ad un circuito organizzato di raccolta previa convenzione.
Sono infine esclusi i soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché i soggetti che non rientrano nella definizione di enti o impresa.

Per il calcolo del numero di addetti il D.P.C.M. precisa quanto segue: il numero di addetti dell’Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità Locale dichiarante. Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell’impresa in base al quale, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l’obbligo di presentazione del MUD.

Il numero di unità lavorative (ULA) è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.
L’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione. Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario svolto dal lavoratore (ex DM 18 Aprile 2005).

Comunicazione Rifiuti Semplificata: https://mudsemplificato.ecocerved.it/
Chi può presentare la comunicazione semplificata
I soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
• sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
• i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
• per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
• conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale
possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM
La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.

Come va presentata la comunicazione semplificata
Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:
1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale MudSemplificato.ecocerved.it;
2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata;
3. Firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo;
4. Effettuare il pagamento;
5. Creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF, chiamato, ad esempio mud2023.pdf, contenente: la copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante, la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente, la copia del documento di identità del sottoscrittore.
Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d’identità.
6. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto. La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta. A completamento dell’invio il dichiarante riceverà via PEC una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna. Solo la presenza di entrambe le ricevute consente di attestare l’avvenuta consegna della comunicazione. Se la comunicazione presenta anomalie che la rendono non conforme a quanto previsto dalle istruzioni, l’utente riceverà una notifica in tal senso e dovrà trasmettere nuovamente la comunicazione.

Servizio Apindustria compilazione/controllo/invio telematico MUD Comunicazione Rifiuti:

L’Associazione mette a disposizione anche quest’anno un servizio di assistenza (per la prenotazione vedi scheda allegata) per la presentazione del MUD Comunicazione Rifiuti alle seguenti condizioni invariate:
1) Compilazione e invio telematico
€ 160,00 denuncia base con un rifiuto + € 26,00 ogni ulteriore rifiuto (fino a massimo € 350,00)+ IVA.
2) Controllo e invio telematico (dichiarazione già pre-compilata dal dichiarante)
€ 60,00 denuncia base con un rifiuto + € 15,00 ogni ulteriore rifiuto (fino a massimo € 165,00) +IVA.
3) Invio telematico (file dichiarazione già compilato e generato dal dichiarante)
€ 50,00 + IVA

Per l’invio telematico in Associazione, ai suddetti importi vanno sempre aggiunti + € 10,00 per i diritti di segreteria CCIAA.

Scarica la circolare in pdf.