Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 – Suppl. Ordinario n. 4, il DPCM. 17 dicembre 2021 recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022”. In base all’art. 6 c. 2-bis della Legge n. 70/1994, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni dalla data di pubblicazione e, quindi, al 21 maggio 2022.

MODULISTICA E NOVITA’
Il MUD è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
• Comunicazione Rifiuti;
• Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
• Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
• Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
• Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione. Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo).
L’unità locale coincide con la sede legale nei casi di soggetti che svolgono attività di solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. Nel caso di Comunicazioni rifiuti urbani e raccolti in convenzione, l’unità locale dichiarante coincide con la sede del Comune o del soggetto istituzionale dichiarante.

La dichiarazione è unica: ad una scheda anagrafica vanno allegate tutte le Comunicazioni che Enti ed imprese dichiaranti sono obbligati a presentare. La Camera di commercio competente per territorio è quella in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.

Le principali modifiche introdotte dal suddetto DPCM 17.12.2021 sono di seguito elencate:

  • inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda “Riciclaggio” da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero;
  • tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, c. 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU (per i produttori di rifiuti: questo dato andrà eventualmente comunicato ai propri fornitori che si occupano della raccolta e del trasporto);
  • la scheda “CG- costi di gestione” della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
  • sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all’art. 183, c. 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.

Sul sito ecocamere.it, Ecocerved rende disponibili materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software. E’ inoltre disponibile un servizio di assistenza telefonica MUD attivo al numero  02-22177090. Infine sul sito camerale sono pubblicate le FAQ aggiornate sul MUD 2022 (dati 2021).

Rimangono confermate le modalità per l’invio delle comunicazioni; sono disponibili i portali:

  • MUD Telematico (www.mudtelematico.it) per l’invio delle comunicazioni in via telematica;
  • MUD Comuni (www.mudcomuni.it) per la compilazione e l’invio della comunicazione rifiuti urbani;
  • MUD semplificato (https://mudsemplificato.ecocerved.it/) per l’invio della comunicazione semplificata.
  • Dal 22 gennaio 2022 è aperto il portale del Registro AEE (www.registroaee.it) per la compilazione e l’invio della Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per l’invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio. Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti. Per spedire via telematica è necessario: essere registrati al sito www.mudtelematico.it e disporre di una firma digitale. Per la comunicazione rifiuti semplificata non è consentita la compilazione manuale e l’invio con spedizione postale.

I soggetti non ancora registrati al portale Mud Telematico dovranno registrarsi utilizzando una CNS oppure lo SPID o la Carta d’identità elettronica (Cie), mentre chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni procedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata. I dispositivi potranno essere intestati a persona d’impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Si ricorda che il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all’interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività. I soggetti obbligati alla presentazione del MUD se non hanno effettuato, nell’anno di riferimento, alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione del MUD non devono presentare un MUD in bianco.

In Allegato 3 al DPCM 17.12.2021 viene riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione. Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità informatica sono presenti nell’Allegato 4 del medesimo decreto.

Il codice europeo dei rifiuti (CER) è composto da sei cifre e deve essere riportato sulla scheda rifiuto.
Il codice Istat è legato, invece, all’attività svolta; cambia rispetto all’anno precedente solo se è cambiata l’attività svolta. E’ indicato sulla visura del Registro Imprese oppure sulla dichiarazione presentata all’ufficio IVA. I dichiaranti dovranno utilizzare la classificazione ATECO 2007 per indicare l’attività svolta.

In caso di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione sono previste pesanti sanzioni. Per quanto riguarda a Comunicazione Rifiuti, l’art. 258 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006,  prevede che:  “I soggetti di cui all’articolo 189, c. 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro;se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge n. 70/1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

DIRITTI DI SEGRETERIA
Nulla è cambiato in merito agli importi e alle modalità di pagamento dei diritti che potranno essere versati con Telemaco Pay, carta di credito e con pagoPA. Quest’ultima possibilità è esclusiva laddove l’invio della comunicazione venga effettuata via PEC (MUD semplificato e Comunicazione rifiuti urbani).

MUD TELEMATICO: 10,00 € da versare tramite Carta di credito, Pago PA o con l’Istituto di pagamento InfoCamere Ic Conto (pagamenti.ecocerved.it).
MUD SEMPLIFICATO inviato via PEC: 15,00 € per ogni Unità Locale dichiarante. Il versamento avviene esclusivamente tramite il sistema PagoPa: dal portale mudsemplificato.ecocerved.it l’utente crea un “avviso di pagamento pagoPA” che consente il pagamento presso gli sportelli fisici e virtuali accreditati nella piattaforma (ad esempio Tabaccherie, Ricevitorie, Sportelli Postali, Banche).Sarà cura del dichiarante allegare copia dell’attestato di pagamento al momento dell’invio.

SOGGETTI OBBLIGATI
Comunicazione Rifiuti:
Restano invariati i soggetti obbligati alla Comunicazione Rifiuti come definiti dall’art. 189 al comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi del DPCM del 17 dicembre 2021:
– Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi (obbligo di dichiarazione MUD anche per chi svolge attività di trasporto metalli ferrosi iscritti all’Albo in categoria 4 bis);
– Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
– Imprese ed enti che effettuano operazioni di  recupero e smaltimento dei rifiuti (obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi per i Centri di Raccolta ex art. 190, c. 9 del D.Lgs. 152/2006);
– Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono:
rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali – art. 184 comma 3 lett. c),
rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d),
rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da  abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie art. 184 c. 3 lett. g (come modificato dal D.Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).
– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,  con alcune eccezioni**

**Ai sensi dell’articolo 190 c. 6 (come modificato dal D.Lgs. 116/2020 ):

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02,96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi Codice Eer 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa,

quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del c. 1 del medesimo articolo, possono adempiere all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale con una delle seguenti modalità:
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all’articolo 193, c. 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183.
I soggetti sopra indicati non sono quindi tenuti alla presentazione del MUD in quanto assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto

Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione Rifiuti  enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi (lettere c), d) e g) e artigianali e da attività di gestione di acque e rifiuti. Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione
  • attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari
  • attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all’ingrosso, farmacie,
  • attività di demolizione e  costruzione quali imprese di costruzioni
  • attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
  • enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell’istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico
    2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,  ma hanno fino a 10 dipendenti
    3) producono rifiuti non pericolosi derivanti  da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie  e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 c.3 lett.g  del D.Lgs. 152/2006).

Comunicazione Rifiuti Semplificata:
https://mudsemplificato.ecocerved.it/

Chi può presentare la comunicazione semplificata
I soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
  • conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale
    possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM

La comunicazione rifiuti semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.

Come va presentata la comunicazione semplificata
Clicca qui per scaricare le istruzioni in formato PDF
Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:
1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale MudSemplificato.ecocerved.it;
2. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata; Firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo;
3. Effettuare il pagamento;
4. Creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF, chiamato, ad esempio mud2022.pdf, contenente:

  • La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
  • La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
  • La copia del documento di identità del sottoscrittore.

Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d’identità.
5. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

A completamento dell’invio il dichiarante riceverà via PEC una ricevuta di accettazione e una ricevuta di avvenuta consegna. Solo la presenza di entrambe le ricevute consente di attestare l’avvenuta consegna della comunicazione. Se la comunicazione presenta anomalie che la rendono non conforme a quanto previsto dalle istruzioni, l’utente riceverà una notifica in tal senso e dovrà trasmettere nuovamente la comunicazione.

Registrazione
Si conferma che, anche per quest’anno, chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni precedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata, mentre i soggetti che si registrano per la prima volta al portale Mud Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta d’identità elettronica (Cie), intestati a persona d’impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003. In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:
– Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di propulsione – non supera i 50 km/h;
– Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
– Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Comunicazione Imballaggi:
Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) (soggetti che hanno messo in atto un sistema autonomo di raccolta dei propri imballaggi sul territorio nazionale). La Comunicazione Imballaggi  – Sezione Consorzi NON deve essere presentata da altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati: in particolare non deve essere presentata da aziende che immettono sul mercato o utilizzano imballaggi, per i quali l’obbligo è assolto dal CONAI
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’Allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Comunicazione RAEE Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:
soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE ex D.Lgs. 49/2014. Devono presentare la comunicazione RAEE, gli impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE. Quindi  sono tenuti:
1) Impianti autorizzati con procedura ordinaria;
2) impianti autorizzati con procedura semplificata;
3) centri di raccolta istituiti da produttori o terzi  così come individuati dall’art.12 comma 1 lettera b) del D.Lgs 49/2014. Si tratta di impianti  autorizzati sia in base alle disposizioni di cui agli artt. 208, 209, 210 e 211 che alla disciplina semplificata  artt. 214 e 216 del D.Lgs.152/2006 .

La comunicazione RAEE – scheda CR deve essere presentata dai centri di raccolta gestiti dai produttori AEE o da terzi che agiscono in loro nome  all’interno di autonomi sistemi di raccolta di RAEE domestici. Le istruzioni specificano che la scheda CR deve essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi (articolo 12 c.1 lettera b).

La scheda NON deve essere presentata con riferimento a:
– Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell’ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all’interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
– Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell’articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
– Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.
Ai fini di una corretta compilazione, il dichiarante dovrà compilare unicamente la scheda relativa alla specifica attività svolta dall’ impianto (la TRA se impianto di trattamento o la CR se centro di raccolta ricadente nelle caratteristiche di legge)  e a NON duplicare i dati in entrambe le schede.

Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione:
soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
Quest’anno, tra i soggetti tenuti alla presentazione della compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, c. 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche, che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione Rifiuti Urbani, in particolare il “modulo RT-non Pub” – rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta.

Comunicazione AEE Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. Sono quindi tenuti alla presentazione del MUD Comunicazione Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti, identificati dall’art. 4 c. 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014 iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In particolare si tratta di:
– imprese stabilite nel territorio nazionale che fabbricano AEE recanti il proprio nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 49/2014,
– imprese stabilite nel territorio nazionale che rivendono sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 49/2014,
– imprese stabilite nel territorio nazionale che immettono sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea. Nel caso di imprese estere la comunicazione AEE andrà presentata dal rappresentante autorizzato individuato ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 49/2014,
– è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici,
– dai sistemi di finanziamento collettivi iscritti al registro che comunicano per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente.

Servizio Apindustria compilazione/controllo/invio telematico MUD Comunicazione Rifiuti:
L’Associazione attiverà anche quest’anno un servizio di assistenza per la presentazione del MUD Comunicazione Rifiuti alle seguenti condizioni:

Compilazione e invio telematico
€ 160,00 denuncia base con un rifiuto + € 26,00 ogni ulteriore rifiuto (fino a massimo € 350,00)+ IVA.
Per l’invio telematico in Associazione, all’importo vanno aggiunti + € 10,00 per i diritti di segreteria CCIAA.

Controllo e invio telematico (dichiarazione già pre-compilata dal dichiarante)
€ 60,00 denuncia base con un rifiuto + € 15,00 ogni ulteriore rifiuto (fino a massimo € 165,00) +IVA.
Per l’invio telematico in Associazione, all’importo vanno aggiunti + € 10,00 per i diritti di segreteria CCIAA.

Invio telematico (file dichiarazione già compilato e generato dal dichiarante)
€ 60,00 (IVA inclusa) + € 10,00 per i diritti di segreteria CCIAA.

Si accetteranno le prenotazioni arrivate entro il 18.5 p.v., come da scheda allegata (scarica pdf).

Scarica la circolare in pdf.