Pubblicata dal Ministero del Lavoro congiuntamente con il Ministero Salute la  circolare n. 13 del 4 settembre 2020, in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID 19, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.

Il provvedimento ribadisce la centralità del medico competente nel fornire supporto al datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione richiamate dal Protocollo condiviso per il contrasto al Covid 19 del 24 aprile 2020, con alcune importanti precisazioni in merito alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili.

In particolare viene chiarito che il parametro età del lavoratore/lavoratrice da solo non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, quindi il solo superamento dell’età di 55 anni non è per sé sufficiente perché si possa parlare di fragilità: la fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa congiuntamente alla presenza di situazioni cliniche che possono integrare una condizione di maggior rischio.

La circolare ribadisce che ai lavoratori/lavoratrici in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es. malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche) deve essere garantita la possibilità di richiedere al datore di lavoro di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria: tali richieste dovranno essere corredate da adeguata documentazione medica, a supporto della valutazione del medico competente e trattate nel rispetto della riservatezza.

Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia l’obbligo di nominare il medico competente, la sorveglianza dovrà essere comunque garantita, attraverso la visita presso enti pubblici e istituti specializzati quali l’INAIL, le Aziende sanitarie locali, i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. All’esito della valutazione il medico esprimerà un giudizio di idoneità, fornendo in via prioritaria indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative a tutela della salute del lavoratore/lavoratrice e riservando il giudizio di inidoneità temporanea ai soli casi che non consentano soluzioni alternative.

La sorveglianza sanitaria dei soggetti fragili andrà ripetuta alla luce dell’evoluzione dell’epidemia

Il provvedimento infine conferma che la sorveglianza sanitaria “eccezionale” prevista dall’art. 83 del DL 34/2020 non è stata prorogata dal DL 83/2020 e dunque è cessata dal 1° agosto scorso.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria sono fornite indicazioni per la modalità di espletamento delle visite: laddove possibile è opportuno  si svolgano in un’infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento, ricambio d’aria e igiene delle mani In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore abbia la mascherina.

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