Si segnala la nota della CCIAA di Venezia-Rovigo avente ad oggetto “Informativa su ‘mascherine facciali’”, contenente alcuni chiarimenti, a seguito di segnalazioni e riscontri, circa la presenza in commercio, sia presso esercizi commerciali che farmacie, di “mascherine facciali” prive delle indicazioni previste, da cui potrebbero derivare potenziali pregiudizi per la salute pubblica e profili di responsabilità a carico di produttori, importatori, commercianti ed acquirenti professionali.

Nella nota si precisa che le mascherine prive di marcatura CE che non siano state oggetto di alcuna procedura di valutazione, sono comunque commercializzabili ai sensi dell’art. 16, 2° co. del DL 17 marzo 2020, n. 18 che le qualifica come “mascherine filtranti” ma non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l’uso di specifici dispositivi di sicurezza, in quanto non si configurano né come Dispositivo Medico né come Dispositivo di Protezione Individuale.

Nella nota si legge che il produttore o l’importatore delle “mascherine filtranti” dovrà riportare chiaramente sul prodotto, o sulla relativa confezione fornita al consumatore, la propria ragione sociale e un proprio indirizzo postale (meglio se la sede legale) oltre alle prescritte indicazioni volte a prevenire i rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto stesso.

Nello specifico, tali indicazioni dovranno senz’altro contenere gli avvisi che il prodotto “NON È UN DISPOSITIVO MEDICO” e “NON È UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” oltre ad altre opportune indicazioni quali, ad esempio, il fatto che permane l’obbligo, per che lo indossa, di rispettare le vigenti norme di sicurezza in materia di distanziamento sociale.

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