Si segnalano i seguenti provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 febbraio 2018 n. 53 che aggiornano la disciplina vigente in materia di mangimi:

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 238
Viene ha confermato l’impiego di tre sostanze negli alimenti destinati a tutte le specie animali in con l’esclusione di quelle prodotte tramite fermentazione.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 239
Viene confermato l’impiego delle sostanze n-metilantranilato di metile e del metilantralinato nei mangimi destinati a tutte le specie animali ad esclusione delle specie avicole.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 240
Viene confermato l’impiego di tre sostanze negli alimenti per tutte le specie animali, salvo per le galline ovaiole, e di quattro sostanze nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 241
Viene confermato l’impiego delle sostanze piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina nei mangimi destinati a tutte le specie animali.Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 247 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 febbraio 2018 n. 53). Viene confermato l’impiego delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 242
Viene confermato l’impiego delle sostanze es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, non-6(cis)-enale, es- 3(cis)-enale, ept-4-enale, acetato di es-3(cis)-enile, formiato di es-3(cis)-enile, butirrato di es-3-enile, esanoato di es-3-enile, isobutirrato di es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5-enale, acido citronellico, acetato di citronellile, butirrato di citronellile, formiato di citronellile, propionato di citronellile, 1-etossi-1-(3-esenilossi)etano ed isovalerato di es- 3-enile, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 243.
Viene confermato l’impiego delle sostanze 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2- dione, esan-3,4-dione, acetato di sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 3-metilnona-2-,4-dione nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 244
Viene confermato l’impiego delle sostanze vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one nei mangimi destinati a tutte le specie animali ed è stata rifiutata l’autorizzazione della sostanza 1-feniletan-1-olo in detti prodotti.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 245
Viene confermato l’impiego delle sostanze mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenchilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 246
Viene confermato l’impiego della sostanza ossido di linalolo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ad esclusione dei pesci.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 247
Viene confermato l’impiego delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6,tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Scarica i regolamenti.