SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE SENZA TASSAZIONE IN CAPO AI SOCI

La DRE del Piemonte ha recentemente confermato il trattamento di favore che l’ordinamento tributario attribuisce alle società semplici.

La DRE del Piemonte ha recentemente confermato il trattamento di favore che l’ordinamento tributario attribuisce alle società semplici: in particolare, con la risposta all’interpello 901-526/2017 viene confermato che nel caso di assegnazione ai soci di immobili (così come nel caso di cessione a terzi di questi immobili e attribuzione del ricavato ai soci), i soci non scontano alcuna tassazione.

Si tratta di una posizione di sicuro interesse che pone la società semplice quale soggetto giuridico fiscalmente privilegiato quando lo scopo sociale è la detenzione del bene.
Se infatti la medesima operazione fosse posta in essere da una società commerciale (di persone o di capitali) vi sarebbe infatti un interessamento fiscale della società (l’operazione risulterebbe infatti tendenzialmente plusvalente), quanto dei soci (occorrerebbe verificare, in particolare, che l’attribuzione delle somme non possa generare tassazione in capo a questi ultimi).

Il trattamento della società semplice
La società semplice è un tipo societario che prevede una tassazione assimilata a quella della persona fisica; rispetto alle società commerciali che realizzano reddito d’impresa in relazione ad ogni provento conseguito, nella società semplice il reddito prodotto è qualificabile in base alla specifica tipologia del provento conseguito.
Per quanto in questa sede interessa, quando viene ceduto un fabbricato, la società semplice applica, al pari della persona fisica, l’articolo 67, Tuir: in particolare, questo porta ad affermare che, se detto immobile è posseduto da più di 5 anni, l’eventuale plusvalenza realizzata non viene tassata.
Il tema delicato era quello dell’arricchimento del socio e dell’eventuale conseguente imponibilità.
Si poneva il dubbio, infatti, circa l’eventuale tassazione delle somme attribuite ai soci (quando il prezzo della vendita sia a questi distribuito, come spesso accade): su questo punto, qualche anno addietro, si era espressa la DRE della Lombardia con la nota 904-91/2013 affermando, di fatto, che essendo detassata la società e poiché i soci conseguono la medesima tipologia reddituale realizzata dalla società, anche i soci devono intendersi detassati circa le somme a questi attribuite derivanti dalla cessione dell’immobile.
Tale posizione viene confermata dalla nota DRE Piemonte in commento.
In quest’ultima, comunque, si ottiene anche la conferma circa la detassazione nel caso di attribuzione diretta ai soci dell’immobile in sede di scioglimento della società: la DRE Piemonte chiarisce che, se la società semplice detiene immobili (diversi dalle aree fabbricabili) da più di 5 anni, non essendo imputati ai soci i redditi per trasparenza (perché non tassati), così i soci non sono tenuti a dichiarare il reddito ottenuto in sede di recesso o di liquidazione della società.
Quindi, qualora tali beni fossero assegnati ai soci stessi, non essendovi prelievo in capo alla società, così non vi è tassazione in capo ai soci.

            Società semplice – Trasferimento di immobile posseduto da più di 5 anni

Tassazione in capo alla società

Tassazione in capo al socio

Cessione a terzi di immobile e attribuzione delle somme ai soci

Nessun reddito

Nessun reddito

Assegnazione ai soci dell’immobile in sede di recesso/liquidazione

Nessun reddito

Nessun reddito