È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (link), con il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.
Di seguito si riportano le principali novità:

Detassazione premi di risultato (art. 1, co. 63)
L’aliquota fiscale sui premi di risultato viene ridotta al 5%.
ATTENZIONE: i requisiti per poter beneficiare della detassazione del premio rimangano invariati.
Pertanto occorre che:
• il premio sia recepito di un accordo sindacale aziendale o territoriale;
• il premio sia in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili in base ai criteri stabiliti dai contratti collettivi.

Esonero contributivo per i lavoratori (art. 1, co. 281)
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, viene previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore pari al:
• 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
• 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (art. 1, co. 294)
Per tutto l’anno 2023, l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di percettori di reddito di cittadinanza, comporterà l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inps, per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’incentivo è riconosciuto per un periodo di 12 mesi.
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 (art. 1, co. 297)
Per l’assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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