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Articolo 1

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto del Decreto Ristori e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
È stato sostituito l’allegato 1 del Decreto Ristori.

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici Ateco 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancio e rosse), è riconosciuta una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto Ristori di un ulteriore 50%.

È stata abrogata la possibilità, prevista dal D.L. Ristori, di inserire ulteriori codici Ateco aventi diritto al contributo rispetto a quelli previsti nell’allegato 1.

Il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, sarà erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza. Per questi ultimi soggetti, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che rientrano nell’allegato 1 al Decreto Ristori-bis, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che non rientrano nell’allegato 1 al Decreto Ristori-bis, spetta alle condizioni stabilite all’articolo 1, commi 3 e 4, Decreto Ristori, ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’articolo 25, commi 4, 5 e 6, D.L. 34/2020.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“, e successive modificazioni.

 

Articolo 2

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva
Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 2 al Decreto Ristori-bis e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3-11, Decreto Ristori. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’allegato 2 al Decreto Ristori-bis.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modificazioni.

Articolo 4

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Viene prorogato, per le imprese operanti nei settori di cui all’allegato 2, nonché per quelle che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8, D.L. 137/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Articolo 5

Cancellazione della seconda rata Imu
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78, D.L. 104/2020 e dell’articolo 9, D.L. 137/2020,

per il 2020, non è dovuta la seconda rata Imu, da versarsi in via ordinaria entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco di cui all’allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.

Articolo 6

Proroga versamento secondo acconto per i soggetti Isa
Viene prevista, per i soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall’articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 al D.L. 137/2020, e nell’allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’articolo 98, comma 1, D.L. 104/2020, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Articolo 7

Sospensione dei versamenti tributari
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al Decreto Ristori-bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

  • ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

  • ai versamenti relativi all’Iva.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Articolo 11

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, Decreto Ristori, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al Decreto Ristori-bis. La sospensione non opera relativamente ai premi Inail.
È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del Decreto Ristori-bis.
I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle entrate, all’Inps, per consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 12

Misure in materia di integrazione salariale
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
È abrogato l’articolo 12, comma 7, Decreto Ristori.
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, Decreto Ristori, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.
Ricordiamo che l’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di lavoro con causale COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica.
Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID- 19 nel predetto arco temporale.

 

Articolo 13

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 151/2001, a eccezione del comma 2. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.

Articolo 14

Bonus baby-sitting
A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree rosse nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.
Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari.
Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Le modalità operative per accedere al bonus sono stabilite dall’Inps, che provvede al monitoraggio per evitare il superamento del tetto di spesa previsto.

Articolo 15

Fondo Terzo settore
Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
Il contributo erogato non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3, D.L. 137/2020.

Articolo 16

Rifinanziamento Caf
Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini Isee, affidata ai centri di assistenza fiscale – Caf, è autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all’Inps.

Articolo 17

Modifiche al testo unico in materia di sicurezza
Sono stati sostituiti gli allegati XLVII e XLVIII, D.Lgs. 81/2008, in tema di agenti biologici.

Articolo 18

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari per il settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa e risorse per i Comuni siciliani più coinvolti nella gestione dei flussi migratori
Sono apportate modifiche all’articolo 42-bis, D.L. 104/2020, c.d. Decreto Agosto.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 (novità), sono effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, a eccezione dell’Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall’articolo 97, D.L. 104/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti “de minimis”, del Regolamento (UE) 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del Regolamento (UE) 717/2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

Articolo 20

Finanziamento Fondi bilaterali per ammortizzatori ante Decreto Agosto
I Fondi bilaterali di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, sono autorizzati a utilizzare le somme stanziate dal Decreto Agosto anche per le erogazioni dell’assegno ordinario Covid-19 fino alla data del 12 luglio 2020.

Articolo 21

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16, Decreto Ristori, che svolgono le attività identificate dai codici Ateco di cui all’allegato 3, Decreto Ristori-bis, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Sono abrogate le misure di sostegno alle citate imprese previste dall’articolo 7, Decreto Ristori.

Articolo 22

Contributi per prodotti ortofrutticoli di IV gamma
Viene sostituito integralmente l’articolo 58-bis, D.L. 104/2020, prevedendo che, con il fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di IV gamma di cui alla L. 77/2011, e di quelli della cosiddetta I gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del Covid-19, alle OP ortofrutticole riconosciute e alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla IV gamma ed alla I gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.Lgs. 150/2012 ed è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle OP e AOP tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
Con decreto Mipaaf da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 30 giorni decorrenti dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

 

Articolo 28

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 17, Decreto Ristori, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

 

Di seguito andiamo a riassumere le principali previsioni fiscali contenute nell’ultimo provvedimento emanato.

Sospensione versamenti in scadenza nel mese di novembre
L’articolo 6, Decreto Ristori-bis stabilisce, per alcuni soggetti, la sospensione dei versamenti in scadenza a novembre relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato ed IVA; tali importi saranno versati senza sanzioni e senza interessi dal 16 marzo 2021 (in unica soluzione ovvero in quattro rate mensili).

Devono invece essere versati alle ordinarie scadenze i debiti tributari e contributivi, quali in particolare le ritenute di lavoro autonomo e i contributi previdenziali in scadenza il prossimo 16 novembre.
I soggetti che possono beneficiare del descritto differimento sono:

  • attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale. Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi;
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse ed aree arancione);
  • i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria) e che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2; si tratta, ad esempio, delle varie attività di commercio al dettaglio non alimentare, dei grandi magazzini, degli empori e degli altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, del commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e non, degli istituti di bellezza e dei servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
  • i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate “zone rosse” ed esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

Sospensione versamenti seconda rata acconto
Ai sensi dell’articolo 98, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) hanno diritto al differimento della seconda rata di acconto delle imposte al 30 aprile 2021, ordinariamente in scadenza il prossimo 30 novembre, coloro che hanno realizzato una riduzione del 33% del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 e contemporaneamente:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
  • applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli Isa, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, etc.).

L’articolo 6, Decreto Ristori-bis amplia la platea dei soggetti beneficiari consentendo che tale differimento sia possibile senza verificare la riduzione di fatturato per:

  • i soggetti che esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, individuate nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 con domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello dirischio alto (si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona rossa, allo stato attuale Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta);
  • soggetti esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancione)

Contributo a fondo perduto
L’articolo 1 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha riproposto un contributo a fondo perduto con modalità analoghe a quelle previste dal D.L. 34/2020; rispetto a quella versione, il contributo riconosciuto dal Decreto Ristori non è generalizzato, ma finalizzato a supportare le attività che hanno patito le maggiori conseguenze dalle recenti restrizioni. È infatti previsto che il contributo sia riconosciuto ai soggetti che congiuntamente rispettano i seguenti requisiti:

  • in possesso di partita Iva al 25 ottobre 2020;
  • svolgono come attività prevalente una delle attività previste nell’allegato 1;
  • hanno realizzato una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 ad eccezione dei soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019).

Per coloro che hanno richiesto il contributo a fondo perduto di cui al D.L. 34/2020 (accreditato nel corso dell’estate) l’erogazione sarà automatica e sarà calcolato secondo una data misura percentuale (indicata negli allegati) rispetto al contributo già percepito.
Rispetto al contributo a fondo perduto stabilito dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020) l’articolo 1 del Decreto Ristori-bis (D.L. 149/20) ha apportato le seguenti modifiche:

  • viene introdotta una nuova quota percentuale minima, ai fini del calcolo del citato contributo, pari al 50%, riguardante esclusivamente gli internet point (codice ATECO 619020) e la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto (561020);
  • sono previste nuove attività beneficiarie del contributo, nella quota percentuale del 100%, ad esempio, le attività di fotoreporter (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201); nella quota percentuale del 200% ad esempio, i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche (910100), dei luoghi e monumenti storici (910300);
  • per gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni, la quota percentuale del contributo è pari al 200% (viene aggiunto un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata dal Decreto Ristori, pari al 150%);
  • nell’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, viene riconosciuto un contributo nella misura del 30% rispetto a quello del Decreto Ristori. Tale contributo sarà erogato, previa presentazione di istanza, dall’Agenzia delle entrate;
  • viene previsto un nuovo contributo per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle. zone “rosse”), con una misura del 200%. Tra le attività incluse nell’Allegato 2 rientrano, ad esempio, i grandi magazzini (471910), nonché numerose attività di commercio al dettaglio.

Tali percentuali fanno riferimento al contributo a fondo perduto che era stato riconosciuto nel corso dell’estate scorsa in forza del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per cui il presente contributo risulta essere un multiplo di quello precedentemente ricevuto. Al riguardo:

  • tutte le attività dell’allegato 2 hanno diritto ad un contributo del 200%;
  • le attività dell’allegato 1 hanno invece diritto ad un contributo differenziato sulla base del codice attività (ad esempio: ristoranti 200%, bar 150%, gestione di palestre 200%).

Credito imposta locazioni
L’articolo 8 del Decreto Ristori ha introdotto un nuovo credito d’imposta relativo ai canoni di locazione e di affitto di azienda relativi ai mesi di ottobre novembre e dicembre; tale credito spetta ai soggetti indicati nell’Allegato 1 (scarica pdf). Occorre verificare la riduzione del fatturato di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma non esiste alcun limite dimensionale (il credito d’imposta del D.L. 34/2020 richiedeva di verificare il rispetto del limite di 5 milioni di euro per l’anno 2019).
Con l’articolo 4 del Decreto Ristori-bis tale credito d’imposta viene concesso, alle medesime condizioni, anche alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 (scarica pdf) (si tratta prevalentemente di attività di commercio) e agenzie di viaggio e i tour operator, purché tali soggetti abbiano la sede operativa (quindi è irrilevante la sede legale o il domicilio) nelle regioni denominate “zone rosse”.