La prova del momento di ricezione della fattura
Per quanto sopra affermato, risulta importante individuare con certezza il momento in cui una fattura di acquisto è stata ricevuta.
Al riguardo, la circolare precisa che possono rilevare:

  • la data del messaggio di posta elettronica certificata;
  • altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
  • la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l’inserimento del protocollo sia la prova generale del momento di ricezione, tale da consentire all’Amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

La mancata ricezione della fattura
La circolare giustamente rammenta che permane, in ogni caso, l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o “irregolare”, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, D.Lgs. 471/1997.
In definitiva, qualora sia stato effettuato un acquisto nel mese di dicembre e, entro 4 mesi, il soggetto non abbia ricevuto la fattura, si dovrà provvedere a emettere una autofattura denuncia, da consegnare all’Agenzia delle entrate con versamento della relativa imposta, entro i 30 giorni successivi all’inutile decorso del termine.

Le note di credito
È noto che l’articolo 26, D.P.R. 633/1972 consente – a determinate condizioni – il recupero dell’imposta originariamente addebitata in rivalsa, qualora successivamente all’emissione della fattura e alla registrazione della stessa l’operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile in conseguenza degli eventi previsti (ad esempio, dichiarazione di nullità, annullamento, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, etc.).
La nota di variazione in diminuzione non può essere emessa dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione nel caso in cui gli eventi previsti si verifichino in dipendenza di un sopravvenuto accordo tra le parti. Da ciò deriva che il limite temporale di un anno non opera nel caso in cui la diminuzione sia stata determinata da una causa non dipendente dalla sopravvenuta volontà delle parti.
Quindi, la nota di credito emessa si equipara a una fattura di acquisto in quanto determina – di fatto – un meccanismo di detrazione dell’Iva; ne deriva che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

La rivalsa dell’imposta nel caso di accertamento
Può accadere, nella pratica, che una operazione non sia fiscalizzata nel mondo Iva, ovvero lo sia solo parzialmente e l’Amministrazione finanziaria contesti tale violazione al soggetto attivo.
L’articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972 sancisce il diritto del contribuente di rivalersi dell’imposta (o della maggiore imposta) relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi qualora abbia provveduto al pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
In tale caso, dunque, visto che la norma non è stata modificata, non mutano i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva addebitata in via di rivalsa in seguito ad accertamento divenuto definitivo.

Detrazione e split payment (per il soggetto che riceve la fattura)
Nelle operazioni per le quali si applica la scissione dei pagamenti, l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.
Tuttavia, i soggetti che applicano lo split possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.
Nell’ipotesi di esigibilità anticipata (opzione esercitabile anche per singola fattura) sarà possibile dare rilevanza, alternativamente, al momento della ricezione della fattura di acquisto ovvero al momento della sua registrazione.
In tali ipotesi, il diritto alla detrazione dell’imposta potrà essere esercitato nel momento in cui l’imposta medesima diviene esigibile, ossia al verificarsi di uno degli eventi sopra descritti (i.e. ricezione della fattura di acquisto ovvero registrazione della stessa), a condizione che il soggetto sia già in possesso della relativa fattura di acquisto. Qualora, nelle more della registrazione dell’acquisto, sia effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità sarà riferita a tale momento.
Nelle ipotesi in cui il soggetto non opti per l’anticipazione dell’esigibilità, facendo coincidere il momento dell’esigibilità con il momento del pagamento, le regole speciali in tema di split payment derogano al principio generale, nel senso che viene meno l’obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione Iva e regime Iva per cassa
I soggetti che applicano il regime del cash accounting, liquidano l’Iva secondo un criterio di cassa sia per quanto concerne le operazioni attive sia per quanto concerne le operazioni passive.
In particolare, il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti effettuati da tali soggetti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l’operazione si considera effettuata; pertanto, il termine ultimo per l’esercizio del diritto va parimenti ancorata al momento del pagamento del corrispettivo (ovvero al decorso dell’anno).

Mancato rispetto del termine ultimo e dichiarazione integrativa a favore
L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Così, il soggetto che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva nei termini, può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
Restano fermi, in ogni caso:
l’obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto “irregolare”;
l’applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.