L’Anpal, con il Decreto Direttoriale 52/2020 (clicca qui), ha disciplinato per l’anno 2020 l’IncentivO Lavoro (IO Lavoro) relativo ad assunzioni/trasformazioni di personale disoccupato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale, mentre con il Decreto 66/2020 ha decretato la cumulabilità dell’incentivo anche con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età.
Con la circolare n. 124/2020 (clicca qui), l’Inps ha emanato le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’agevolazione, incluse le indicazioni di compilazione del flusso UniEmens.

Soggetti interessati
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano o abbiano assunto:

  • disoccupati (soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego);
  • lavoratori con reddito da lavoro dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Tuir.

Il requisito della disoccupazione basta per lavoratori under 25 (24 anni e 364 giorni), mentre per gli over occorre anche che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cioè non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi o non abbiano svolto lavoro autonomo o parasubordinato con reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Tuir). Inoltre, escluse le ipotesi di trasformazione del rapporto, il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo (in caso di somministrazione la valutazione va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice).

Sede di lavoro
Indipendentemente dalla residenza del lavoratore, la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato deve essere ubicata nelle Regioni:

  • “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
  • “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna).

In caso di modifica della sede di lavoro da un gruppo di Regioni a un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo con disponibilità di risorse sul contatore regionale di destinazione, diversamente l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, così ripartite:

  • 234.000.000 euro per le Regioni “meno sviluppate”;
  • 12.400.000 euro per le Regioni “più sviluppate”;
  • 83.000.000 euro per le Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.

Per le Regioni “meno sviluppate”, quindi, sono previsti 2 stanziamenti differenti e l’Inps verificherà la disponibilità delle risorse in via prioritaria sul contatore specifico e, in via residuale, su quello misto, destinato alle Regioni “meno sviluppate” e “in transizione”.

Rapporti incentivati
Sono incentivabili, sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale:

  • le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • i rapporti di apprendistato professionalizzante;
  • i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Per la trasformazione a tempo indeterminato non è richiesto il possesso dei requisiti di disoccupazione e dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro, mentre rimane la necessità che il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi qualora il medesimo abbia, alla data della trasformazione, almeno 25 anni di età.
Il beneficio è escluso per:

  • assunzione come lavoratore domestico o intermittente o con prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017;
  • contratti di apprendistato di 1° e 3° livello.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Per lo stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un massimo di 8.060 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile per 12 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. La soglia massima di esonero mensile è quindi pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) da riproporzionarsi, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Per i rapporti a tempo parziale il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Si ricorda che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (circolare Inps n. 40/2018).

Nei casi di trasformazione/stabilizzazione di rapporti a termine entro 6 mesi dalla relativa scadenza, si applica la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%.
L’agevolazione è fruibile, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022 e il periodo di fruizione può essere sospeso solo per assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con differimento temporale del periodo di godimento del beneficio, ma non oltre il 28 febbraio 2022: non sarà possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi è quello di competenza gennaio 2022.
Per l’apprendistato professionalizzante l’agevolazione si applica solo durante il periodo formativo e non spetta per il periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato:

  • nelle ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a 12 mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.
  • nelle ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero, per i rapporti di apprendistato, riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi si applicano le aliquote ordinarie.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Durc;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Si ricorda anche che l’incentivo non spetta se:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di Legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione/trasformazione di altri lavoratori);
  • presso il datore di lavoro/utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione/trasformazione/somministrazione siano per lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito e la scelta di uno dei 2 regimi applicabili esclude l’operatività dell’altro per ogni singolo rapporto di lavoro:

  • nel rispetto delle previsioni per gli aiuti “de minimis”;
  • oppure, oltre tali limiti, laddove l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Per determinare l’incremento occupazionale per ogni singola assunzione, necessario solo in caso di beneficio oltre il “de minimis”, il numero dei dipendenti è calcolato in ULA, confrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con quello dell’anno successivo all’assunzione, considerando l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Se al termine dell’anno successivo si riscontra l’incremento, l’incentivo già goduto si “consolida”; in caso contrario occorre restituire quanto già goduto mediante le procedure di regolarizzazione. L’agevolazione è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese, con riguardo alla nozione di “impresa unica”, quindi in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro. Nelle ipotesi di assunzioni a scopo di somministrazione la valutazione va effettuata in capo all’impresa utilizzatrice.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi ne consente, invece, la fruizione dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non il recupero del beneficio perso.

Coordinamento con altri incentivi
L’esonero contributivo è cumulabile con:

  • l’incentivo per assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (nel caso in cui siano esauriti gli esoneri contributivi in forza dell’incentivo IO Lavoro, la residua agevolazione spettante per l’assunzione di un percettore del reddito di cittadinanza può essere fruita sotto forma di credito d’imposta e l’Inps emanerà apposite istruzioni sul tema);
  • l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età della Legge di Bilancio 2018, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua;
  • con altri incentivi regionali di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nei territori di tali Regioni, nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato.

L’incentivo non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni, compresa la riduzione per i datori di lavoro agricoli con personale in territori particolarmente svantaggiati (ex montani) o nelle zone svantaggiate.
Nell’ipotesi di cumulo tra esonero contributivo under 35 e incentivo IO Lavoro, la soglia massima annuale di esonero per quest’ultimo incentivo è di 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo IO Lavoro, meno importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero under 35), con un massimo mensile di 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, per un massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Adempimenti
Per conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, occorre inoltrare all’Inps (“Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni ex DiResCo”), una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, fornendo le seguenti informazioni:

  • il lavoratore nei cui confronti potrebbe intervenire (o è già intervenuta) l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio;
  • se si intende fruire dell’agevolazione nei limiti degli aiuti “de minimis” o oltre tali limiti;
  • se per l’assunzione/trasformazione si intende fruire anche dell’esonero under 35.

L’Inps:

  • calcola l’importo spettante, scomputando l’eventuale importo già fruibile per gli under 35 che si sia scelto di cumulare;
  • verifica la copertura finanziaria;
  • consulta gli archivi Anpal per la verifica dello stato di disoccupazione e, per gli over 25, se alla data di assunzione/trasformazione o, nel caso in cui l’assunzione/trasformazione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, siano privi di impiego regolarmente retribuito in quanto nei 6 mesi precedenti non abbiano prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
  • consulta il Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna) per verificare se l’agevolazione possa essere concessa (massimale del triennio mobile ed eventuali obblighi di restituzione di aiuti);
  • informa, con comunicazione in calce all’istanza, che è stato prenotato l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza stessa.

Le istanze di prenotazione inizialmente non accolte per carenza di fondi saranno contraddistinte dallo stato di “non accolta provvisoria” e, nelle ipotesi in cui si liberassero risorse utili, verranno automaticamente accolte. Quelle inizialmente non accolte per mancanza della DID resteranno nello stato di “non accolta provvisoria”, senza perdere la priorità acquisita, in attesa di aggiornamenti nella banca dati dell’Anpal per l’automatico eventuale accoglimento.
In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta occorre, entro 10 giorni di calendario, comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata.
Occorre prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici Inps e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) perché non può essere accettata una domanda di conferma con dati diversi da quelli indicati nella prenotazione o cui sia associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’importo del beneficio, per le variazioni di orario occorre ricordare che, nell’ipotesi di aumento, il beneficio fruibile non può superare il tetto autorizzato, mentre in caso di diminuzione occorre ridurre l’incentivo da fruire.
Dopo l’accantonamento definitivo delle risorse si potrà fruire dell’importo spettante in 12 quote mensili (ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi di rapporti di apprendistato con periodo formativo inferiore a 12 mesi), mediante conguaglio nelle denunce contributive, avendo cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Per i lavoratori di almeno 25 anni di età che non devono aver svolto, nei 6 mesi precedenti la data dell’evento agevolato, attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Tuir, è onere dell’azienda accertare preventivamente il rispetto da parte del lavoratore del suddetto requisito, in quanto, se dagli accertamenti successivi dovesse emergere il mancato rispetto dello stesso, l’agevolazione già riconosciuta potrà essere revocata e l’importo già conguagliato potrebbe essere recuperato. L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, ma le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al 26 ottobre 2020 saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata e, per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 25 ottobre 2020, si seguirà l’ordine cronologico di assunzione. Diversamente, le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 26 ottobre 2020 saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Per le istanze inviate dopo la lavorazione cumulativa varrà il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.
Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Infine si segnala che l’Inps con il messaggio n. 4191/2020 del 10/11/2020 (clicca qui) ha reso noto che, a seguito dell’invio delle istanze relative all’agevolazione, è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito riguardante lo stato di privo di impiego, al fine di permettere all’Anpal il consolidamento degli aggiornamenti procedurali per effettuare tale verifica.
Pertanto, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO-Non accolta”. Tali istanze potranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite.
Nell’elaborazione cumulativa delle domande, che verrà effettuata non appena saranno terminate le attività di aggiornamento da parte dell’Anpal, le suddette istanze verranno elaborate garantendo e assicurando i criteri previsti nella circolare n. 124/2020.

L’Istituto ricorda, altresì, che, in tutte le ipotesi in cui sarà accolta l’istanza di prenotazione trasmessa, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, avrà l’onere di comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata a suo favore. L’inosservanza del termine di 10 giorni determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra richiesta.

L’agevolazione, una volta definitivamente autorizzata con il modulo di conferma, potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive secondo le indicazioni già contenute nella circolare n. 124/2020.

Scarica la circolare in pdf.