Con decreto MISE, firmato dal Ministro Patuanelli il 25 marzo, è stato modificato l’elenco delle attività non sospese individuate dall’allegato 1 del DPCM 22/3/2020 (shutdown entro ieri 25 marzo).
Riportiamo nel prosieguo l’elenco delle modifiche introdotte dal citato DM evidenziando che vi sono:

  • soprattutto espulsioni (ossia ulteriori attività non esercitabili)
  • alcune inclusioni (attività che possono essere proseguite).

Si evidenzia che il punto 3 dell’articolo 1 del nuovo DM precisa che “In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”. In sostanza le nuove attività espunte posso essere completate al più tardi entro la giornata di sabato 28 marzo.

Per tutte le altre vale la sospensione (attualmente fino al 3 aprile compreso) come disposta:

  • dal DPCM 11/3/2020 per le attività commerciali e pubblici esercizi (salvo le eccezioni indicate nel decreto e nei relativi allegati);
  • dal DPCM 22/3/2020 per le altre attività produttive.

Si evidenzia altresì che, come confermano alcune FAQ presenti sul sito del Governo http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa (ne riportiamo alcune in calce), le imprese che effettuano attività riconducibili a uno o più codici ATECO non sospesi (poco importa se primario o secondario) non possono proseguire con tutte le attività normalmente svolte dall’impresa ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi.

Fuori dalla suddetta ipotesi, l’attività (parziale) può proseguire solo nei seguenti casi (sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus previsto dai vari protocolli):

  • se funzionale ad assicurare continuità delle filiere della attività di cui all’allegato 1 nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali non sospesi; in tal caso l’attività può continuare solo previa comunicazione al Prefetto della provincia competente per ubicazione produttiva; la comunicazione (vedere modulo delle singole prefetture) deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazione beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti le attività consentita (art. 1, co.1/d, DPCM 22/3/2020);
  • impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o pericolo di incendi, previa comunicazione al Prefetto (art. 1, co.1/g, DPCM 22/3/2020);
  • industria aerospazio e difesa e altre attività di rilevanza strategia nazionale, previa (in questo caso) autorizzazione del Prefetto (art. 1, co.1/h, DPCM 22/3/2020);
  • se di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di marmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari (art. 1, co.1/f, DPCM 22/3/2020);
  • se organizzata a distanza o lavoro agile (art. 1, co.1/c, DPCM 22/3/2020).

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