Si ricorda che l’INAIL nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito precisazioni in merito alla documentazione medica idonea per la richiesta di denuncia di infortunio per infezione da Covid 19.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare:

  • i dati anagrafici completi del lavoratore,
  • i dati anagrafici completi del datore di lavoro,
  • la data dell’evento/contagio,
  • la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio
  • in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail.

Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
Inoltre solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.

L’obbligo di denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro scatta pertanto solo in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell’art. 53 del DPR n. 1124/1965. Qualora l’azienda riceva certificati medici (dal lavoratore o dall’Inail) non in linea con ette indicazioni potranno rispondere/comunicare all’Istituto di non avere elementi sufficienti per fare la denuncia di infortunio

Infine, con la successiva circolare n. 22 del 20 maggio l’INAIL precisa meglio i criteri e la metodologia su cui l’Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l’eventuale l’avvio dell’azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo,  che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

Scarica circolare 13/2020
Scarica circolare 22/2020