Pubblicata dalla Regione Veneto sul Bur n. 52 del 17 aprile 2020 l’Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.”

Con il nuovo provvedimento di carattere contingibile e urgente vengono fornite disposizioni a seguito delle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per emergenza epidemiologica COVID-19.

In particolare vengono stabilite deroghe alla gestione dei rifiuti per il deposito temporaneo in azienda, per gli stoccaggi degli impianti autorizzati, per i rifiuti costituiti da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19.

Il provvedimento ha validità sei mesi a far data dal giorno di pubblicazione (quindi fino metà ottobre c.a.) , eventualmente prorogabile ai sensi di legge.

1. Deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti, raddoppiati i limiti temporali e quantitativi
Per il deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono prodotti previsto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb) del D.lgs n. 152/2006, le modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti, sono stabilite con le seguenti deroghe:

  • i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale (invece che trimestrale), indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

  • i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi (invece che 30) di cui al massimo 20 metri cubi (invece che 10) di rifiuti pericolosi; il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore ai 18 mesi (invece di 12 mesi) nel caso in cui i quantitativi descritti vengano raggiunti nell’arco temporale di un anno.

2. Impianti autorizzati, incremento fino al 20% delle quantità di rifiuti stoccabili (D15 ed R13).
I soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti in regime ordinario (ex art. 208 D.lgs. n. 152/2006) e AIA (ex titolo II-bis parte II D.lgs. n. 152/2006 ) per le operazioni di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13), possono aumentare fino al 20% sia la capacità annua sia quella istantanea di stoccaggio, a condizione comunque che:

  • detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del d. lgs. 152/2006
  • siano rispettate le disposizioni in materia di prevenzione incendi e le disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018,

Analogamente anche i titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero in regime semplificato (ex artt. 214 e 216 D.Lgs 152/2006) possono aumentare le quantità stoccate fino al 20% delle quantità autorizzate a condizione che non vengano superate le “quantità massime” fissate dal DM 05.02.1998 (Allegato IV), dal DM n. 161 del 12.06.2002 e dal DM n. 269 del 17.11.2005.

Gli ampliamenti degli stoccaggi di rifiuti possono essere effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al perimetro della ditta aventi i medesimi presidi ambientali e nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio relative alle caratteristiche del rifiuto.

I soggetti titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe specificate nel presente provvedimento, sono tenuti ad inviare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione tecnica, redatta dal Direttore Tecnico dell’impianto o tecnico abilitato, all’Autorità competente, alla Prefettura, all’ARPAV e ai Vigili del Fuoco; detta relazione dovrà asseverare, oltre al rispetto di quanto indicato nell’autorizzazione in essere, le aree e i quantitativi di rifiuti oggetto di deroga, attestando inoltre il rispetto delle seguenti indicazioni:

  • il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito in legge n. 132 del 1 dicembre 2018;
  • la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio, dotati di opportuni sistemi di confinamento e contenimento, in relazione all’aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito;
  • il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio e presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali eluati prodotti dai rifiuti stoccati;
  • laddove già previsto nell’autorizzazione vigente in ragione della natura dei rifiuti, la presenza di sistemi di copertura atti a limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e/o le emissioni odorigene.

Le suddette deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti, constatato il carattere emergenziale e temporaneo della presente ordinanza, non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014.

3. Smaltimento DPI usati per prevenzione al contagio da COVID-19
I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive possono essere conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (ferma restando la possibilità per le imprese di affidare questi rifiuti anche a terzi soggetti autorizzati, diversi dai gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a condizione che siano destinati ad operazioni di smaltimento)

Allegato Ordinanza

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