Fonte Ecocerved

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019 il DPR 16 novembre 2018, n. 146 contenente il “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006” sulla normativa relativa ai gas fluorurati ad effetto serra contenuti in impianti ed attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione, quindi utilizzati come come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 24 gennaio 2019, abroga il precedente DPR n. 43/2012 e conferma con l’art. 15 l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;

b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;

c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;

d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;

e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;

f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali: 

  • ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori

  • ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10). 

Più precisamente, hanno l’obbligo di iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale

le persone fisiche che intendono svolgere le seguenti attività elencate all’art. 7

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

1) installazione;

2) riparazione, manutenzione o assistenza;

3) smantellamento;

4) recupero;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono

le imprese che svolgono le seguenti attività secondo l’art. 8

attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra

le persone fisiche indicate all’art. 9 che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE

le persone fisiche e le imprese come precisate nell’art. 10

a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;

b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;

c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;

d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;

e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;

f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico

Gli accreditamenti e le designazioni rilasciati ex Dpr 43/2012 dovranno essere aggiornati entro il 24 gennaio 2020. Le persone fisiche e le imprese che alla data del 24 gennaio 2019 risultano già iscritte al Registro (già istituito dal Dpr 43/2012) dovranno conseguire i necessari certificati ed attestati entro il 24 settembre 2019.

Il nuovo provvedimento istituisce con l’art. 16 la nuova Banca dati telematica per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas alla quale inviare le informazioni precedentemente comunicate con la dichiarazione annuale.

Tale Banca dati sarà gestita dalle Camere di commercio competenti e ad essa dovranno essere trasmessi, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas e delle apparecchiature che li contengono così come quelli relativi alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature (ad oggi la Banca dati che dovrà essere predisposta da parte di Ecocerved – entro e non oltre il 24 luglio p.v. – non risulta ancora attivata.)

In particolare l’obbligo di comunicazione alla Banca dati ricorre dal 24 luglio 2019 per i seguenti soggetti:

  • le società che forniscono f-gas, anche con modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare, all’atto della vendita, gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche nonché la quantità e la tipologia di gas venduto

  • le società che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti f-gas agli utilizzatori dovranno comunicare, all’atto della vendita, la tipologia di apparecchiatura e l’anagrafica dell’acquirente con la dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno a far effettuare l’installazione da un’impresa certificata. Se il venditore offre all’utilizzatore finale anche il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, tale dichiarazione deve essere rilasciata dal venditore. Qualora infine l’acquirente è un’impresa certificata, dovrà essere trasmesso il numero del certificato.

Dal 24 settembre 2019, l’obbligo di comunicazione alla Banca dati riguarderà le imprese certificate o, nel caso non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate nei seguenti casi:

  • a seguito dell’installazione di:

a) apparecchiature fisse di refrigerazione;

b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;

c) pompe di calore fisse;

d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;

e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;

f) commutatori elettrici.

La comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dall’installazione.

  • in occasione del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione sulle suddette apparecchiature già installate e per ogni intervento successivo. Anche in questo caso la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

  • a seguito dell’attività di smantellamento delle suddette apparecchiature.

Per la gestione della Banca dati le imprese certificate o, nel caso non ricorra l’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate dovranno versare annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, i diritti di segreteria previsti.

Il DPR 146/2018, rispetto al DPR 43/2012, estende il campo di applicazione anche alle seguenti attività:

  • installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi;

  • smantellamento di impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore;

  • smantellamento di impianti di protezione antincendio;

  • installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici.

Pertanto il decreto interviene sulla validità delle certificazioni che le imprese e le persone fisiche hanno già acquisito ai sensi della previgente normativa come segue:

  1. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti f-gas, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse. L’estensione della certificazione anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti f-gas può essere rilasciata, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, da parte dell’organismo di certificazione attraverso un’apposita certificazione integrativa.

  2. I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attività. L’estensione anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici richiede una verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività da parte dell’organismo di certificazione che lo attesta attraverso il rilascio di un’apposita certificazione integrativa.

Infine il DPR 146/2018 prevede che le persone fisiche e le imprese che, alla data del 24 gennaio 2019, risultano iscritte al Registro telematico nazionale ma non ancora certificate, dovranno conseguire la certificazione entro il 23 settembre 2019 (8 mesi dall’entrata in vigore del decreto) Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

L’art. 19 del nuovo DPR 143/2018 prevede dal 24 gennaio 2019 l’obbligo di utilizzare il nuovo formato di etichetta per i prodotti ed apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra

In particolare l’obbligo riguarda le seguenti apparecchiature e/o prodotti contenenti o il cui funzionamento dipenda da un gas fluorurato a effetto serra: le apparecchiature di refrigerazione; le apparecchiature di condizionamento; le pompe di calore; le apparecchiature di protezione antincendio; i commutatori elettrici; i generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici; i cicli rankine a fluido organico.

L’etichetta deve essere redatta anche in lingua italiana e deve riportare le seguenti indicazioni:

  • un riferimento che il prodotto o l’apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra o che il relativo funzionamento dipende da tali gas, tramite la menzione “contiene gas fluorurati a effetto serra”;

  • la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica;

  • quantità espressa in peso e in CO2 equivalente del gas fluorurato a effetto serra contenuto nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurato a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il relativo potenziale di riscaldamento globale di tale gas;

  • ove applicabile un riferimento che: il gas fluorurato a effetto serra è contenuto in una apparecchiatura ermeticamente sigillata; il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.

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