Si ricorda che entro il 31 maggio 2018 gli “operatori” delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra F-gas – quindi il proprietario o persona terza appositamente delegata – devono inviare al Ministero dell’Ambiente, utilizzando il sito internet dell’ISPRA, le informazioni riguardanti le quantità di gas fluorurati a effetto serra immessi in atmosfera nell’anno 2017.

Si tratta delle apparecchiature e degli impianti contenenti 3 kg o più di detti gas (pari o superiore a 5 tonnellate o più di Co2 equivalente). Infatti il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione è fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra: non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in Co2 equivalenti. La comunicazione in esame anche quest’anno va fatta in kg. e non in tonnellate di Co2 equivalente.

La trasmissione della dichiarazione F-gas 2018 (ex art. 16 comma 1 Dpr 43/2012 e Regolamento Ce 842/2006) si esegue on-line, attraverso la pagina dedicata del sito Ispra.

I dati da comunicare vanno determinati in base a quanto indicato nel registro dell’impianto. Qualora non vi siano state delle perdite, nella comunicazione va indicato, nella parte relativa, il valore “zero”.

Si precisa che non rientrano nel campo di applicazione della suddetta norma le apparecchiature e gli impianti contenenti l’HCFC (idroclorofluorocarburi) in quanto trattasi di gas classificati come lesivi per l’ozono (come ad esempio il gas R22) e non ad effetto serra.

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