A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea, con decisione C(2023) 4061 finale del 19 giugno 2023, l’INPS, con Circolare 57/2023 del 22/06/2023, fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero previsto per l’assunzione/trasformazioni di giovani under 36 a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.

Ambito di applicazione
Gli incentivi in oggetto spettano:

  • per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che,
  • alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.) e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Assetto e misura degli incentivi

  1. L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Ricordiamo che la durata dell’esonero è di 36 mesi.
  2. L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Ricordiamo che la durata dell’esonero è di 36 mesi.

Condizioni per la fruizione
Gli esoneri contributivi citati spettano solamente alle seguenti condizioni:

  • non sia stato violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
  • non siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • i datori di lavoro non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • i datori di lavoro abbiano proceduto, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Per maggiori chiarimenti, anche sulle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri (punto 9), si invita a leggere la circolare INPS in commento

Scarica la circolare in pdf.