Si ricorda che dal 1° gennaio 2020, secondo il Regolamento UE del 16 aprile 2014 n. 517 sui gas fluorurati a effetto serra, è vietata l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti e apparecchiature che contengono specifici gas con potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore ai limiti previsti:

  • Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500
  • Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C
  • Apparecchiature movibili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
  • Schiume con polistirene estruso (XPS)contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali

I suddetti prodotti qualora messi a disposizione nel mercato prima di tale data possono essere commercializzati sino all’esaurimento delle scorte.

Si ricorda inoltre che sarà vietata l’immissione sul mercato dei seguenti ulteriori prodotti e apparecchiature:
dal 1° gennaio 2022

  1. Frigoriferi e congelatori per uso commerciale (apparecchiature ermeticamente sigillate) contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
  2. Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, tranne nel circuito refrigerante primario di sistemi a cascata in cui possono essere usati gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale inferiore a 1 500
  • Altre schiume [escluse quelle di Polistirene estruso (XPS)] contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali

dal 1° gennaio 2025

  • Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 750

I prodotti e le apparecchiature già state oggetto di divieto d’immissione sul mercato negli anni precedenti sono:

  • Aerosol tecnici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelli soggetti a norme di sicurezza nazionali o utilizzati per applicazioni mediche
    Apparecchiature di protezione antincendio contenenti HFC-23
  • Frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
  • Generatori di aerosol immessi in commercio e destinati alla vendita al grande pubblico a scopi di scherzo o di decorazione, e trombe a gas, contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
  • Altre finestre contenenti gas fluorurati a effetto serra
  • Schiume monocomponenti, tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali, contenenti gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150
  • Contenitori non ricaricabili per gas fluorurati a effetto serra utilizzati per l’assistenza, la manutenzione o la ricarica di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria, per pompe di calore o per sistemi di protezione antincendio, per commutatori, o impiegati come solventi
  • Sistemi a evaporazione diretta non confinati contenenti HFC e PFC come refrigeranti
  • Apparecchiature di protezione antincendio contenenti PFC
  • Finestre a uso domestico contenenti gas fluorurati a effetto serra
  • Pneumatici contenenti gas fluorurati a effetto serra
  • Calzature contenenti gas fluorurati a effetto serra

Si ricorda che il divieto non si applica per tutti i prodotti e le apparecchiature sopra indicati nei seguenti casi:

  • se sono classificati come materiale militare, intese le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini militari specifici che risultano necessari per la protezione degli interessi fondamentali di sicurezza degli Stati membri;
  • se sono oggetto di regolamentazione comunitaria che prevede i criteri di progettazione ecocompatibile dei prodotti al fine del risparmio energetico, in vista del fatto che grazie alla maggiore efficienza energetica ottenuta nel corso del loro funzionamento, le loro emissioni di CO2 equivalente nel corso del ciclo di vita sono inferiori a quelle delle apparecchiature equivalenti che soddisfano le specifiche per la progettazione ecocompatibile e che non contengono idrofluorocarburi (ad esempio alcuni apparecchi di refrigerazione per uso domestico ex Regolamento CE n. 643/2009, i condizionatori d’aria ai sensi del Regolamento CE n. 206/2012).

Sempre dal 1° gennaio 2020 è vietato l’utilizzo di gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale GWP pari o superiore a 2500 per le attività di assistenza o di manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente.
Restano escluse:

  • le apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C;
  • il materiale militare;
    • sino al 1° gennaio 2030, per i gas fluorurati a effetto serra:
      rigenerati, se aventi potenziale di riscaldamento globale GWP pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti (i gas in questione devono recare un’etichetta, nella quale è riportato l’indicazione che la sostanza è stata rigenerata o riciclata, il numero di lotto, il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione o riciclaggio);
      riciclati, se aventi con potenziale di riscaldamento globale GWP pari o superiore a 2500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature (questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza).

La disciplina sanzionatoria in vigore ad oggi vigente ex D.Lgs. 26/2013 prevede l’arresto da tre mesi a nove mesi o l’ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro, per chiunque immette in commercio, oltre il temine previsto, i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati o il cui funzionamento dipende da tali gas aventi un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore al limite previsto.

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