Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16.12.2017 il D.Lgs. 15/11/2017 n. 183 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”.

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 19.12.2017, recepisce la direttiva 2015/2193 modificando il D.Lgs. n. 152/2006 nella parte relativa alla tutela dell’aria ed emissioni in atmosfera, in particolare per le emissioni odorigene, i medi impianti di combustione ed il sistema sanzionatorio.

Per quanto riguarda i medi impianti di combustione disciplinati dal nuovo articolo 273-bis del D.Lgs. 152/2006, si tratta degli “impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta” (art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. n. 152/2006).
Ai fini della determinazione della potenza termica nominale “i medi impianti di combustione che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche svolta dalle autorità competenti, ad un solo punto di emissione” sono considerati come un unico impianto (non vanno considerati gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati).

Per i medi impianti di combustione diventa necessaria l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che può essere di tipo ordinario (ex art. 269 D.Lgs. 152/2006) oppure un’autorizzazione integrata ambientale a seconda dei casi (ex titolo IIIbis parte II e allegato VIII D.Lgs. 152/2006) oppure un’autorizzazione di carattere generale (ex art. 272 D.Lgs. 152/2006) oppure quella prevista per la gestione rifiuti se sono utilizzate biomasse rifiuto.

Le biomasse rifiuto che possono essere utilizzate nei medi impianti di combustione sono elencate nell’allegato II alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e sono le seguenti:

  • rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
  • rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata;
  • rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carata grezza e della produzione di carta dalla pasta, se gli stessi sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata;
  • rifiuti di sughero;
  • rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno, ricadenti in questa definizione, derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

L’elenco degli impianti con emissioni scarsamente rilevanti contenuto nella parte I dell’allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 viene pertanto modificato: viene portata ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni.

I medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite ed alle prescrizioni di esercizio a decorrere dal:

  • 1° gennaio 2025, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,
  • 1° gennaio 2030, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.

I medi impianti di combustione esistenti privi di autorizzazione in quanto rientranti nell’elenco degli impianti con emissioni scarsamente rilevanti, sono tenuti a rispettare gli eventuali valori limite previsti appositamente dalle vigenti disposizioni regionali.

Sono comunque previste alcune deroghe alla tempistica per l’adeguamento ai valori limite in funzione di particolari situazioni (ex art. 273bis D.Lgs. 152/2006).

Si definisce medio impianto di combustione esistente (ex art. 268, comma 1, lett. gg-bis) del D.Lgs. n. 152/2006) il “medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018”.

I gestori di stabilimenti con autorizzazione ordinaria alle emissioni, in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni devono presentare alle autorità competenti le richieste di autorizzazione entro i seguenti termini:

  • 1° gennaio 2023, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW,
  • 1° gennaio 2028, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW.

L’adeguamento può essere previsto anche in occasione delle richieste di rinnovo periodico dell’autorizzazione presentate prima di tali termini.

Entro i suddetti termini devono essere presentate:
a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all’obbligo di autorizzazione secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento);
c) le domande di autorizzazione, ai sensi della disciplina per la gestione dei rifiuti, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto;
d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti.

Nei casi c) e d) se le autorizzazioni esistenti prevedano già valori limite e prescrizioni conformi a quelle previste dal nuovo decreto, le domande di autorizzazione sono sostituite da una comunicazione di tale situazione da inviare all’autorità competente sempre entro i suddetti termini.

Non rientrano nel campo di applicazione della disciplina prevista per i medi impianti di combustione i seguenti casi:

  • impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
  • impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell’effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
  • qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
  • turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
  • impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
  • dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
  • dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
  • reattori utilizzati nell’industria chimica;
  • batterie di forni per il coke;
  • cowpers degli altiforni;
  • impianti di cremazione;
  • medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
  • caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
  • impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali;
  • impianti di incenerimento o coincenerimento.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 267, comma 1, sono soggetti al Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera, diversi dagli impianti termici civili (sono impianti termici civili gli impianti con potenza termica nominale inferiore a 3 MW la cui produzione di calore è destinata esclusivamente, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari).

Per quanto riguarda le emissioni odorigene disciplinate dal nuovo articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006, non sono introdotti specifici valori limite di emissione, ma viene stabilito che le singole autorizzazioni alle emissioni in atmosfera possano entrare nel merito di tali aspetti anche attraverso la fissazione di valori limite, prescrizioni impiantistiche e gestionali, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena.
Al riguardo è prevista la possibilità per le Regioni di prevedere una specifica normativa.

Per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, si segnalano le modifiche più importanti:

  • Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro (in precedenza arresto da due mesi a due anni o ammenda da 258 a 1.032 euro) nel caso di installazione o esercizio dell’impianto in assenza di autorizzazione alle emissioni o con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata ovvero di modifica sostanziale non autorizzata
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro (in precedenza arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 euro) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle normative nazionali o regionali o nei provvedimenti autorizzativi o altrimenti imposte dall’autorità competente
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro (in precedenza sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro) in caso di modifica non sostanziale senza effettuare la preventiva comunicazione.
  • Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 10.000 euro (in precedenza arresto fino ad un anno o ammenda fino a 1.032 euro) in caso di violazione dei valori limite di emissione
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro (in precedenza sanzione amministrativa pecuniaria di 15.493 a 154.937 euro) per violazione delle prescrizioni previste dagli artt. 276 (relativo alle emissioni di COV da depositi di benzina e dalla distruzione dai terminali agli impianti di distribuzione) e 277 (relativo al recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione)
  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro in caso di mancata comunicazione, per i medi impianti di combustione, all’autorità competente ai sensi dell’art. 273-bis, comma 6 e 7 lett. c) e d).

Il nuovo provvedimento introduce le ulteriori seguenti modifiche:

Viene ampliato il campo di applicazione del Titolo I parte V D.Lgs. 152/2006 come segue:
Il Titolo I si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera, inclusi gli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore a 3MW.
Il nuovo decreto prevede che rientrino nel campo di applicazione del Titolo I gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento. Inoltre sono soggette al Titolo I e quindi vanno autorizzate con la conseguente applicazione di valori limite ed eventuali prescrizioni le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all’evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro.
Per quanto riguarda le esclusioni dal campo di applicazione viene aggiunto che sono escluse le valvole di sicurezza, i dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza salvo quelli che l’autorità competente stabilisca di disciplinare nell’autorizzazione.
Vengono confermate l’esclusione degli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, salvo che in tali stabilimenti siano localizzati anche medi impianti di combustione, in questi casi è prevista l’autorizzazione dello stabilimento con valori limite e prescrizioni solo i medi impianti di combustione; l’esclusione delle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, con la precisazione che sono emissioni in relazione alla temperatura, all’umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Viene fornita una precisazione per quanto riguarda le emissioni diffuse: in particolare l’autorizzazione stabilisce per le emissioni diffuse apposite prescrizioni, anche di carattere gestionale, finalizzate ad assicurare il contenimento delle fonti su cui l’autorità competente valuti necessario intervenire (art. 269, comma 4, lett. c)
Viene modificato l’art. 271, cc. 17 e 18, per quanto riguarda i metodi di campionamento e analisi delle emissioni
In particolare viene previsto che le autorizzazioni debbano individuare i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore ed i controlli svolti dalle autorità competenti vanno effettuati sulla base dei metodi riportati in autorizzazione o, in assenza di tale indicazione, con riferimento ai metodi indicati nel medesimo articolo (norme tecniche CEN, o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti) o attraverso un sistema di monitoraggio in continuo (conforme alle previsioni dell’allegato VI che rispetta le procedure di garanzia di qualità della norma UNI EN 14181) se previsto dalla normativa nazionale o regionale o se l’autorizzazione preveda che tale sistema sia utilizzato anche a fini di controllo.

Viene modificata la disciplina degli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 271, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Si tratta degli impianti e attività individuati nella parte I dell’allegato IV alla Parte Quinta, per i quali non vi è l’obbligo dell’autorizzazione preventiva.
Le novità riguardano gli impianti e le attività in deroga, modificando la parte I dell’allegato IV:

  • viene portata ad 1 MW, a prescindere dalla tipologia di combustibile utilizzato, la soglia al di sotto della quale non ricorre l’obbligo dell’autorizzazione alle emissioni;

vengono aggiunte le voci:

  • kk-quater) Attività di stampa “3d” e stampa “ink jet”;
  • kk-quinquies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti;
  • viene precisato che la lett. kk-ter) si riferisce ai “frantoi” di materiali vegetali;

vengono modificate le lett. v-bis), jj) e kk-bis) come segue:

  • v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
  • jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
  • kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l’anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

Viene modificata la disciplina prevista per le autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006. Le principali novità sono le seguenti:
nell’autorizzazione generale l’autorità competente può stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni; al di fuori di questi casi, agli impianti soggetti a questo tipo di autorizzazione non si applicano le disposizioni dell’articolo 270 relativo al convogliamento delle emissioni;
la durata dell’autorizzazione generale è stata portata a 15 anni;
viene consentita la presenza nel medesimo stabilimento di impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali a condizione si provveda all’adesione alle stesse;
negli stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali e le relative emissioni sono convogliate a punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata;
negli stabilimenti con autorizzazione ordinaria è possibile l’installazione di impianti e l’avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali previa adesione alle stesse, ciò a condizione che la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l’entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l’autorità competente provvede ad aggiornare l’autorizzazione prevista all’articolo 269 sulla base dell’avvenuta adesione;
sono aggiornati, secondo la vigente normativa europea in materia, i riferimenti alle sostanze o miscele pericolose che se utilizzate nell’impianto o nell’attività impediscono il ricorso all’autorizzazione generale (per cui diventa necessaria l’autorizzazione ordinaria). Il nuovo decreto fa riferimento alle sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
viene previsto che se a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza non è più possibile l’applicazione della disciplina dell’autorizzazione generale, il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269 (autorizzazione ordinaria); in caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione. In merito a quest’ultimo aspetto, la disposizione transitoria del d.lgs. n. 183/2017 prevede che un’attività o un impianto che ha aderito all’autorizzazione generale e che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto non può più avvalersi di tale regime autorizzativo, in quanto utilizza le sostanze pericolose elencate, deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria all’autorità competente entro il 19 dicembre 2020, in caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Infine sono sostituiti l’allegato V che riguarda le “Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti” (Parte I dell’allegato) e le “Emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide” (Parte II dell’allegato).

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