Con il D.Lgs. n.102 del 30 luglio 2020 sono state introdotte modifiche al Testo Unico Ambientale che prevedono, per ogni azienda interessata, un costante controllo delle qualità di materie prime che possano dare origine a emissioni di determinate sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, che devono essere limitate nell’utilizzo e per le quali va valutata la possibile sostituzione dai cicli produttivi che ne determinano l’emissione in atmosfera, qualora tale sostituzione risulti tecnicamente ed economicamente possibile.

Le sostanze da considerare secondo il comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. n.152/2006 sono:

  • quelle classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), individuabili in base a quanto riportato nella sezione 2 della scheda dati di sicurezza predisposta dal fornitore in conformità al regolamento CLP 1272/2008 sulle sostanze e miscele pericolose;
  • quelle che danno tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, intendendosi per tali quelle individuate nella tabella A2 della parte II dell’allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 (e cioè: policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni);
  • quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta “candidate list” consultabile all’indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc.

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Il datore di lavoro, nella fase di identificazione, potrà tener conto e considerare l’effettiva rilevanza in emissione per poi analizzare la possibilità e disponibilità di alternative.

Per le attività in esercizio la prima relazione deve essere presentata entro il prossimo 28 agosto 2021:  tutti i gestori di impianti esistenti e autorizzati ex art. 269/AUA e AIA, che impiegano nel ciclo produttivo materie prime classificate H340/H350/H360 o estremamente preoccupanti come sopra elencate, dovranno trasmettere all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione alle emissioni (Provincia) una relazione in cui valutano la disponibilità di sostituirle al fine di ridurne l’impatto emissivo.

Ad oggi non risultano indicazioni da parte delle autorità competenti, in merito alle modalità per predisporre detta relazione; si suggerisce comunque di riportare:

  • l’elenco delle sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o estremamente preoccupanti individuate e utilizzate nei cicli produttivi che prevedono emissioni in atmosfera;
  • lo studio sulla possibilità e/o fattibilità della loro sostituzione, indicando tempistiche e costi;
  • l’esito dell’analisi suddetta riportando le motivazioni per le quali la sostituzione viene attuata o non può essere effettuata, indicando una valutazione costi-benefici, che tenga conto del livello di contenimento delle emissioni già raggiunto, nonché delle possibili controindicazioni per l’uso di sostanze sostitutive.

Risultano escluse dall’obbligo di trasmissione della relazione quinquennale le attività autorizzate “in via generale” ex art. 272 c. 2 e 3 o considerate con emissioni “scarsamente rilevanti”.

Si riporta per opportuna conoscenza il testo integrale degli articoli in esame.
Articolo 271, comma 7-bis, del d.lgs. n. 152/2006
Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

Articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 102/2020
In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006

Scarica il testo D.Lgs. 102/2020