Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13/8/2020 il Decreto legislativo 102/2020 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Entrata in vigore il 28/08/2020”.

Il decreto, che va a “correggere” alcuni aspetti del D.Lgs. 183/2017, modifica direttamente il Testo Unico Ambientale, D.Lgs. 152/06, con l’intenzione di razionalizzare e semplificare ulteriormente le procedure autorizzative, rivedere in maniera efficace il sistema di controlli e l’apparato sanzionatorio, colmare alcune lacune legislative.

Di seguito alcune delle principali novità introdotte:

  • Introduzione della definizione di emissioni odorigene, includendo sia le emissioni convogliate che quelle diffuse (art. 268, comma 1, lettera f-bis, D.Lgs. 152/2006). Inoltre, sempre per quanto riguarda le definizioni, viene sostituita la lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante.”
  • Viene esplicitato che l’autorizzazione alle emissioni deve sempre riferire i valori limite di emissione e parametri pertinenti con il ciclo produttivo dello stabilimento; i suddetti parametri sono riportati nell’autorizzazione unitamente al metodo di monitoraggio (art. 269, comma 4, lettera b, D.Lgs. 152/2006).
  • In caso di variazione del gestore dello stabilimento il nuovo gestore deve comunicare la suddetta all’autorità competente entro 10 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia (art. 269, comma 11-bis, D.Lgs. 152/2006); in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti si è soggetti a sanzione amministrativa (art. 279, comma 1, D.Lgs. 152/2006).
  • All’ Art. 271 viene inserito il comma 7-bis, il quale precisa che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento REACH devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Inoltre si introduce l’obbligo per i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l’utilizzo di tali sostanze di inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, una relazione all’autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
  • All’ Art. 272 vengono modificati i criteri di adesione alle autorizzazioni a carattere generale (AVG). In particolare, il comma 4 specifica che non è possibile aderire alle AVG nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH. Inoltre, viene specificato il periodo transitorio nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma. In questo caso il gestore deve presentare all’autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. La medesima tempistica di adeguamento (tre anni) è prevista per gli impianti che, per effetto del decreto, risultino soggetti al divieto previsto dal comma 4 dell’articolo in esame.
  • Nel caso di impianti di combustione singolarmente di potenza inferiore a 1 MW si prevede che l’aggregazione (sommatoria della potenzialità termica dei bruciatori) abbia effetti ai soli effetti dei profili autorizzativi ma non conduca a individuare un medio impianto di combustione (art. 273-bis, comma q-bis, D.Lgs. 152/2006).
  • Viene regolato il regime di adeguamento autorizzativo per gli impianti che, prima del 19 dicembre 2017, erano esclusi dall’autorizzazione impianti (es impianti di combustione alimentati a metano la cui soglia è passata da 3 MW a 1 MW) e, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 183/2017, sono ora obbligati a dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; pertanto a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti e gli impianti con potenzialità al bruciatore < 1MW la cui sommatoria risulta > 1 MW sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l’istruttoria autorizzativa prevista. (art. 281, comma 10-bis, D.Lgs. 152/2006).
  • In merito agli impianti che producono emissioni (con eccezione di quelli soggetti ad autorizzazione di carattere generale) si conferma l’obbligo di dotare gli impianti produttivi di un sistema di controllo della combustione in grado di garantire il mantenimento in continuo dei valori di rendimento verificati al collaudo e di quelli applicabili ai sensi della normativa vigente anche in presenza di variazioni chimico/fisiche dell’aria comburente o del combustibile (art. 294, commi 1 e 3-bis, D.Lgs. 152/2006).
  • Viene implementato l’Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 (impianti e attività in deroga) introducendo una nuova fattispecie tra gli impianti (turbine a gas e motori a gas esclusivamente usati su piattaforme off-shore, inclusi gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW se alimentati a metano o a GPL, inferiore o uguale a 3 MW se alimentati a biogas).
    Si riporta di seguito il punto 1.2 della Parte II dell’allegato I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 nella quale sono individuate le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.

1.2. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (tabella A2)
Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio.
I valori di emissione, che rappresentano valori minimi e massimi coincidenti, sono:

Soglia di rilevanza

(espressa come flusso di massa)

Valore di emissione

(espresso come concentrazione)

Classe I

0,02 g/h

0,01 mg/Nm3

Classe II

0,5 g/h

0,5 mg/Nm3

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate.
Tabella A2
Classe I
– Policlorodibenzodiossine
– Policlorodibenzofurani
Classe II
– Policlorobifenili
– Policlorotrifenili
– Policloronaftaleni

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