Fonti Ministero Salute, Ministero Esteri

Aggiornamento del 23.09.2020

LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, il 29 luglio 2020, la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.

Con successivo Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, è stato stabilito che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), e comunque per non oltre 10 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 83, entrato in vigore il 30 luglio stesso, si sarebbe continuato ad applicare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020

Il 7 agosto è stato approvato il DPCM 7 agosto 2020 che, tra le altre cose, ha disciplinato gli spostamenti da/per l’estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020.  

Il DPCM 7 settembre 2020 ha prorogato, con alcune, lievi modifiche ed integrazioni, la disciplina degli spostamenti da/per l’estero già contenuta nel decreto del 7 agosto 2020, dall’8 settembre al 7 ottobre 2020.

Possono ancora essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

Clicca qui per consultare la normativa vigente.

E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia. 

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SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Il nuovo DPCM 7 settembre 2020 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 del DPCM 7 agosto e li ha meglio precisati nell’Allegato C, che continua ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni*.

A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B – PAESI UE (tranne la Romania, che fa parte dell’elenco C, e con specifiche disposizioni per Croazia, alcune Regioni francesi elencate al paragrafo successivo, Grecia, Malta, Spagna), SCHENGEN, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE. Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Con 
Ordinanza del Ministero della Salute 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre 2020, alla Bulgaria, precedentemente in elenco C, si applica la disciplina prevista per l’elenco B.

Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Regioni francesi di Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Ilȇ -de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa Azzurra (come da Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020, in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre 2020, fatta salva l’eventuale adozione di un nuovo DPCM prima del 7 ottobre): coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia), oltre a compilare un’autodichiarazione, devono anche:

a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

in alternativa

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020, all’articolo 6, commi 6 e 7, per isolamento e sorveglianza sanitaria, si estendono anche all’obbligo di tampone. Per i dettagli, si rimanda alla lettura dell’elenco a fondo pagina.

ATTENZIONEl’Allegato C del DPCM 7 settembre 2020 chiarisce che rientrano nell’elenco E tutti i territori francesi, britannici e olandesi, comunque denominati, collocati al di fuori del continente europeo. Rientrano invece nell’elenco B: le isole Far Oer, la Groenlandia, le isole Svalbard e Jan Mayen, Gibilterra, Isole del Canale, Isola di Man, basi britanniche nell’isola di Cipro, Azzorre e Madeira, territori spagnoli nel continente africano.

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

C- Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Alla Bulgaria, dal 22 settembre (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute), si applica la disciplina prevista per i Paesi UE (elenco B). Di conseguenza, per chi ha soggiornato o è transitato dalla Bulgaria nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, non vige più l’obbligo di isolamento fiduciario. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

D- Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

E – Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro/l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM 7 settembre 2020 introduce inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlliÈ opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli. Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). È inoltre necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Sono previste alcune eccezioni, per le quali si raccomanda la lettura dell’elenco a fondo pagina. Alla Serbia, precedentemente in elenco F, con Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute, si applica la disciplina prevista per i Paesi in elenco E. L’Ordinanza è in vigore dal 22 settembre al 7 ottobre. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana: per coloro che provengono dai Paesi dell’elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

Kosovo, Montenegro, Serbia: da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Con Ordinanza 21 settembre 2020, la Serbia, precedentemente inclusa in elenco F, passa nell’elenco E (vedere paragrafo dedicato).  L’Ordinanza è in vigore dal 22 settembre e fino al 7 ottobre.  

Colombia: da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

Sono previste alcune, limitate eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di tampone (quest’ultimo solo nel caso di rientro da Croazia, Grecia, Malta, Regioni francesi e Spagna).  

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F nei quattordici (14) giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all’obbligo di tampone (in rientro da Croazia, Regioni francesi già indicate, Grecia, Malta, e Spagna) NON si applicano:

  1. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

  2. a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

  3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

  4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

  5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

  6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

  7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e al personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;

  8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone in rientro da Croazia, Grecia, Malta, alcune Regioni francesi e Spagna) non si applica:

 all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

  • al personale viaggiante;

  • agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

  • agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Alcuni Esempi:
Lettera a)

Il cittadino italiano che, per motivi di salute, fa ingresso in Italia per 3 giorni, provenendo dalla Tunisia, dove è residente, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.

Il cittadino indiano residente negli Stati Uniti (e da lì proveniente) che, per motivi di lavoro, deve entrare in Italia per 4 giorni, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.

Un cittadino statunitense, proveniente dal Regno Unito, dove ha trascorso un periodo inferiore a 14 giorni, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.

Un cittadino ucraino, proveniente direttamente dall’Ucraina o dalla Turchia, può entrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario, se lo spostamento è motivato da comprovati motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza e se la permanenza in Italia non supera le 120 ore.

Lettera b):

Un cittadino moldavo, in transito via terra con la propria auto per recarsi in Spagna, può attraversare l’Italia senza obbligo di isolamento fiduciario se la sua permanenza in Italia non supera le 36 ore.

Lettera c):

Il cittadino australiano che entra in Italia per motivi di lavoro, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, indipendentemente dalla durata della permanenza in Italia. 

Il cittadino tedesco, proveniente dagli Stati Uniti, che debba entrare in Italia per motivi di lavoro, indipendentemente dalla durata del soggiorno di lavoro in Italia, non è sottoposto all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria.

Il cittadino romeno, che non sia transitato dalla Romania né vi abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia, proveniente dalla Turchia, se entra in Italia per ragioni di lavoro non è sottoposto a isolamento fiduciario né a sorveglianza sanitaria.

Si raccomanda di consultare attentamente il DPCM 7 agosto 2020 e il DPCM 7 settembre 2020 nonché l’Ordinanza 21 settembre 2020 del Ministro della Salute.

La dichiarazione per l’ingresso in Italia è disponibile cliccando qui.  

Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, contattate la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Per quesiti relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l’Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del Ministero della Salute 1500.

* Il DPCM 7 agosto 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.

Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia

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SCARICA QUI:

– AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO: MODELLO 

Autorizzazione del Ministero della Salute

Su richiesta del Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all’obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive o fieristiche di livello internazionale, l’Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN) esaminerà la richiesta ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure.

Il viaggiatore avrà cura di portare con sé comunicazione dell’ufficio che ha trasmesso il protocollo, l’autodichiarazione sottoscritta a testimonianza dell’applicazione delle linee guida con l’esito del test negativo (effettuato non prima di 72 ore dall’ingresso in Italia) da mostrare eventualmente all’Autorità Frontaliera o all’Autorità Sanitaria.
Si precisa che il comma 2, art. 4 del DPCM 7 agosto 2020 non consente l’ingresso in Italia a viaggiatori che negli ultimi 14 giorni siano transitati o abbiano soggiornato in uno dei paesi dell’elenco F dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020.

Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta di autorizzazione sono i seguenti: m.dionisio@sanita.itcoordinamento.usmafsasn@sanita.itdgprev@postacert.sanita

Non è permesso l’ingresso in Italia: casi positivi, sintomi, contatti stretti

  • Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;

  • Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:

    • febbre ≥ 37,5°C e brividi

    • tosse di recente comparsa

    • difficoltà respiratorie

    • perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto

    • raffreddore o naso che cola

    • mal di gola

    • diarrea (soprattutto nei bambini)

  • Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.

Proteggi te stesso e gli altri

Ecco le principali raccomandazioni e misure di sanità pubblica per chi entra in Italia. 

  • Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro sia in luoghi all’aperto che al chiuso

  • Applicare le misure di prevenzione igienico sanitaria:

  • lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche

  • evitare il contatto ravvicinato con altre persone incluso abbracci e strette di mano

  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce, starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie

  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico

  • Usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine)
    nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi mezzi di trasporto, e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la 
    mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento
    Non sono soggetti all’obbligo delle mascherine:

  • i bambini al di sotto di 6 anni

  • le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle  mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti

  • E’ vietato l’assembramento.

  • Sono sospese le attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico

  • In alcune occasioni potrà essere misurata la temperatura corporea (es. in alcuni negozi, hotel, uffici pubblici, ristoranti, ecc.).

  • Tenere un diario di viaggio con luoghi visitati, compagnie frequentate e relative date.

  • E’ possibile scaricare sul proprio cellulare la App IMMUNI, che, se correttamente utilizzata, invia una segnalazione nel caso di un possibile contatto con una persona positiva, e offre ulteriori informazioni. Per assistenza App chiamare n. verde 800 912491.

Cosa fare se compaiono sintomi compatibili con COVID-19 mentre si è in Italia

  • Avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL)

  • tramite il personale delle strutture ricettive, che è tenuto a favorire l’accesso ai servizi sanitari;

  • chiamando il numero verde di prevenzione regionale della ASL di competenza, i cui numeri possono essere rintracciati sul sito del Ministero della Salute

  • In caso di sintomi gravi contattare il numero di emergenza nazionale 112.

  • Evitare di recarsi direttamente al Pronto Soccorso.

  • Indossare una mascherina chirurgica.

  • Avvisare la reception della propria condizione di salute in modo che possa attuare le appropriate misure di protezione nei confronti del personale e degli altri ospiti.

  • Ove possibile, trasferirsi in una stanza singola con bagno dedicato.

  • Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa, garantendo un’adeguata ventilazione naturale.

  • Rispettare il divieto assoluto di mobilità, seguendo le indicazioni del personale sanitario.

  • Evitare i contatti con altri turisti e con il personale della struttura ricevente per quanto possibile.

  • Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone e applicare le altre misure di prevenzione igienico-sanitaria.

  • Tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto o nella piega del gomito ed eliminare i fazzoletti riponendoli entro due sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l’altro).

  • Essere reperibile ai contatti quotidiani dell’operatore di sanità pubblica che monitora la sorveglianza.

  • Evitare l’assunzione di farmaci senza prescrizione del medico.

Come usare correttamente i mezzi del trasporto pubblico

  • Acquistare ove possibile i biglietti in formato elettronico.

  • Mantenere sempre la distanza di 1 metro per tutta la durata del viaggio.

  • Sedersi solo nei posti consentiti e indicati da apposita segnaletica.

  • Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca.

Come partecipare in sicurezza ad attività sportive, ricreative e culturali

  • Indossare sempre la mascherina per proteggere naso e bocca nei luoghi affollati e al chiuso. Dal 17 agosto è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento

  • Sono sospese le attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico

  • L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

  • L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

  • Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è consentito mantenendo il dovuto distanziamento.

  • Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

  • E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Chiama 

dall’Italia numero di pubblica utilità 1500

Scarica autodichiarazione

  • Modello scaricabile del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale (aggiornato 11 settembre 2020)

Norme 

LInk utili