Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13.03.2021 il decreto legge n. 30 del 13 marzo, che dispone i seguenti principali provvedimenti:

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, si applicano le misure stabilite per la zona arancione
Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa nonchè ulteriori, motivate, misure più restrittive:

a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi e’ superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita’ o induce malattia grave

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, e’ consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Nei medesimi giorni e’ consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14

Da lunedì 15 marzo 2021 in base alle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021, del 13 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021, sono ricomprese:

  • nell’area bianca: Sardegna;
  • nell‘area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;
  • nell‘area arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
  • nell‘area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

Sul sito ministeriale www.governo.it è possibile visualizzare le FAQ, relative alle disposizioni settoriali delle aree (area bianca, area gialla, area arancione, area rossa).
La sezione FAQ tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

Le restrizioni della Zona Rossa prevedono il divieto di spostamento salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute; la sospensione di tutte le attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado; la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono inoltre sospese le attività di servizi alla persona ad eccezione di quelle individuate dall’allegato 24. Rimangono sospese le attività di ristorazione.

Si ricorda che il DPCM 2 marzo, efficace dal 6 marzo al 6 aprile 2021, prevede in particolare fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Allegati 23 e 24 Dpcm 02.03.21
Allegato le principali regole zona rossa (sintesi Regione Veneto)