Come noto sono state adottate nuove ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica con il DPCM 14 gennaio 2021 che sostituisce il precedente del 3 dicembre 2020. Le principali nuove disposizioni, valide fino al 5 marzo 2021, sono le seguenti:

 

Misure sull’intero territorio nazionale

  • confermato il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00, salvo che lo spostamento sia giustificato da esigenze di lavoro, necessità o salute. Su tutto il territorio nazionale viene inoltre vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • confermato per le attività commerciali al dettaglio e per le attività dei servizi di ristorazione quanto già previsto dal precedente DPCM: le  attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Le  attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente. Con riferimento alle  attività dei servizi di ristorazione  viene previsto che per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto sia consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;
  • confermata la chiusura degli impianti sciistici e la loro riapertura a far data dal 15 febbraio 2021 solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida;
  • i musei e le mostre sono aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e con ingressi contingentati. Restano chiusi i cinema e i teatri;
  • ribadito per le attività produttive industriali e commerciali  l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 nonché gli specifici protocolli relativi ai cantieri e ai trasporti (allegati 12, 13 e 14 del DPCM).

Limitazioni regionali in base alla diversa classificazione del livello di rischio

  • confermato il sistema introdotto dal precedente DPCM che prevede limitazioni diverse in base alla diversa classificazione del livello di rischio, sistema che deve coordinarsi con le previsioni del DL 14 gennaio 2021 n. 2 che istituisce anche la cd. zona bianca (scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso o alto, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti).

Spostamenti da e per l’estero

  • ridefiniti gli elenchi dei Paesi per i quali restano ancora vigenti misure restrittive, in particolare riportati nell’allegato 20 al DPCM.

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