Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 05-01-2021 il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Questi i punti principali:

  • nei giorni 7 e 8 gennaio, per il Veneto si applicano le misure previste per la “zona gialla”
  • nei giorni 9 e 10 gennaio, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la “zona arancione”. Sono comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia
  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze

Link al DL n. 1 del 5 gennaio 2021

Zona gialla. Le principali misure minime in vigore su tutto il territorio nazionale:

  • coprifuoco. Dalle 22 alle 5 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (scarica il modulo per l’autodichiarazione)

  • mobilità. Fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati per tutto l’arco della giornata

  • vie e piazze. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento

  • trasporto pubblico. Coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale 

  • istruzione. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza; attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine

  • ristorazione. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

  • palestre e piscine. Sono sospese le attivita’ di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonche’ centri culturali, centri sociali e centri ricreativi

  • musei e mostre. Sospese mostre e servizi museali

  • cinema e teatri. Sono sospese le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto

  • commercio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

  • attività motoria e sportiva. E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici 

 Zona arancione. Le principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto:

  • mobilità. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ vietato ogni spostamento con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune

  • ristorazione. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Consentita la consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto

Zona rossa. Le principali misure minime in vigore nei territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:

  • mobilità. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

  • negozi. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie

  • istruzione. Svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado

  • ristorazione. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonchè fino alle ore 22 la ristorazione con asporto

  • attività motoria e sportiva. E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con distanziamento e mascherina. E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale