Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, l’Ordinanza 22 ottobre 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l’Ordinanza modifica l’elenco degli Stati presenti nell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

L’ordinanza  ha prorogato dal 25 ottobre al 15 dicembre le misure per il rientro dai viaggi all’estero in Italia.
Inoltre, ha aggiornato alcune delle norme confermate precedentemente, benché la legislazione rimanga sostanzialmente invariata.

Fermo restando il divieto di turismo in tutti i Paesi facenti parte dell’elenco E, la novità è che anche Sri Lanka, Bangladesh, India e Brasile rientrano in questa lista (precedentemente il Ministero della Salute aveva imposto il divieto di ingresso in Italia a tutti i viaggiatori che rientrassero da queste quattro mete).
Resta, dunque, confermata la classificazione dei Paesi esteri in 5 elenchi – che vanno dalla “A” alla “E” -, in base alla loro situazione epidemiologica. Le liste sono sempre consultabili al sito Viaggiare Sicuri.

Diminuisce il numero di Paesi in cui si viaggia per turismo. Dieci Paesi, infatti, passano dalla categoria D alla categoria E. Questi sono: Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Brunei, Libano, Moldavia, Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia.

Ingressi da Paesi elenco C dell’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021 (Paesi europei), per chi vi abbia soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti sarà necessario:

  • presentare Passenger Locator Form al vettore all’imbarco;
  • Certificazione verde Covid;
  • in caso di violazione delle norme citate isolamento fiduciaio di cinque giorni e test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.

Elenco D, Paesi extraeuropei:

  • Passenger Locator Form al vettore all’imbarco;
  • Certificazione verde Covid o certificazione di vaccinazione equivalente riconosciuta dall’Ema;
  • da Canada, Giappone, Stati Uniti possibile ingresso con certificazione di avvenuta guarigione rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti:
  • tampone entro le 72 ore precedenti l’imbarco, entro 48 ore dal Regno Unito;
  • in caso di violazioni isolamento fiduciario di 5 giorni e tampone.

I bambini sotto i sei anni sono esentati dai test molecolari o antigenici. I minori non sono tenuti all’isolamento fiduciario se i genitori sono in possesso di certificazione di vaccinazione o di guarigione. I minori sopra i sei anni hanno l’obbligo di tampone per l’ingresso in Italia da stati esteri.

L’area del sito del Ministero della Salute è costantemente aggiornata con le disposizioni riguardanti i viaggiatori e la prevenzione Covid.

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