Si evidenzia che a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, disposta dall’art. 1, c. 1, del D.L. 221/2021, l’efficacia dei titoli edilizi, ex art. 103, c. 2, del D.L. 18/2020 e s.m.i., con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, risulta così prorogata al 29 giugno 2022.

Infatti l’art. 103, c. 2, del D.L. 18/2020 su richiamato (convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, successivamente modificato ed integrato dall’art. 3-bis del D.L. 125/2020, convertito con modificazioni dalla legge 159/2020) stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La medesima disposizione “si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Si ricorda che la proroga di cui sopra è automatica, in quanto non necessita di particolari adempimenti (ad es. domanda o comunicazione) da parte dell’interessato, né di riscontro da parte del Comune o di altra Autorità e non va confusa con le seguenti proroghe, entrambe subordinate a specifica richiesta dell’interessato :

  • proroga triennale straordinaria da COVID-19 (art. 10, c. 4, D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020), per i permessi di costruire rilasciati o formati fino al 30 dicembre 2020 e le SCIA presentate entro il 30 dicembre 2020;
  • proroga ordinaria (art. 15, commi 2 e 2-bis, del DPR 380/2001, per i permessi di costruire e le SCIA a prescindere dal relativo rilascio o presentazione.