Si comunica che il Decreto Legge del 31 dicembre 2020 n. 183 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, contiene all’art. 19 la proroga al 31 marzo 2021 delle disposizioni relative alla produzione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e l’utilizzo delle stesse per i lavoratori e la collettività.

Per l’importazione di detti prodotti, restano valide invece le disposizioni previste dalle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 66-bis della Legge 17 luglio 2020 n. 77, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che la deroga prevista si riferisce solamente alle procedure previste per l’apposizione della marcatura CE, mentre per le caratteristiche tecniche che dette mascherine e i DPI devono comunque possedere, al pari di quelle marcate CE, sarà cura dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per le mascherine chirurgiche o dell’INAIL per i dispositivi di protezione individuale (DPI) verificarne la relativa rispondenza, secondo i criteri di validazione da queste previsti. Al termine del periodo di emergenza (31 marzo 2021, salvo ulteriori proroghe), le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale (DPI) validati in attuazione dell’attuale Legge “Cura Italia”, per continuare a essere prodotti o importati e commercializzati, dovranno essere marcati CE seguendo la procedura prevista dalla normativa di riferimento vigente.

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