Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18.12.20 il DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020, n. 172 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Il nuovo decreto legge è in vigore dal 19 dicembre c.a. e, ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, stabilisce quanto segue:

1) dal 21 al 23 dicembre si mantiene l’assetto stabilito con l’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 che prevede il divieto di spostamento tra regioni salvo per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza abituale, oppure per comprovate motivazioni (necessità, lavoro, salute, ecc.) e il coprifuoco dalle 22 alle 5;

2) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, (quindi nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), sull’intero territorio nazionale, saranno in vigore le regole relative alle cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto; ciò significa che si esce solo per motivi di lavoro, necessità e salute.

3) nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, saranno in vigore le regole relative alle cosiddette “zone arancioni”, che prevedono la libera circolazione dentro i Comuni e il coprifuoco dalle 22 alle 5.  Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Rispetto a quanto sopra è prevista una eccezione: oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Lo spostamento dev’essere comunque motivato con l’autocertificazione. Link autocertificazione

Per quanto riguarda la Regione Veneto, si ricorda quanto previsto dalla recente Ordinanza n. 169/2020 che dispone limitazioni agli spostamenti tra Comuni dalle ore 14 per il periodo dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.
Link al provvedimento di limitazione agli spostamenti in vigore per la Regione Veneto

Link alle regole delle zone gialle, arancioni e rosse
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

Scarica la circolare in pdf.