Pubblicata sul Bur n. 183 del 27 novembre 2020 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 27 novembre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell’emergenza COVID-19, a modifica parziale dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020, in particolare per quanto riguarda gli esercizi commerciali al dettaglio come segue:

Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali come previsto dalla lett. ff) dell’art. 1, comma 9, del dpcm 3.11.2020, per la quale “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.

Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

E’ riconfermata la disposizione dell’ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali:

  • esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  • esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

Ai fini del controllo sull’applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali:

  • è obbligato ad apporre all’ingresso dell’esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri suddetti;
  • garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
  • adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all’esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l’uso effettivo delle mascherine.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio.

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 28 novembre al 4 dicembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

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