1. Proroga dello stato emergenza al 31 gennaio p.v. e obbligo di avere sempre con sé la mascherina, D.L. 125 del 7 ottobre 2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7.10.2020 il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Il nuovo D.L. proroga fino al 31 gennaio 2021 lo stato d’emergenza e quindi le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell’adozione del DPCM successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020.

Inoltre, si introduce l’obbligo a partire dall’8 ottobre c.a. (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie/mascherine, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli:

  • dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto;
  • si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
  • da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.

L’art. 4 del nuovo provvedimento modifica l’allegato XLVI del Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/08, inserendo il SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo , in attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.
2. Obbligo di tampone per l’ingresso in Italia per chi proviene, o ha transitato, in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna

E’ stata pubblicata l’ordinanza del Ministero Salute 7 ottobre 2020 che produce effetti dall’8 ottobre 2020 (e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020) con la quale sono previste ulteriori restrizioni per i paesi Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna.

Ingressi o transiti in Italia 
Per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

  • obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Comunicazione dell’ingresso in Italia al DdP della Asl
Le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Comunicazione all’Autorità sanitaria in caso di insorgenza di sintomi
In caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Fatte salve le disposizioni sugli ingressi in Italia per chi proviene da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono prorogate al 15 ottobre le Ordinanze emanate il 21 settembre e il 25 settembre 2020.

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