Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021 la Legge n.87 del 17 giugno 2021 di conversione del DL 22 aprile 2021 n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Con tale legge all’articolo 11 e allegato II vengono abolite le disposizioni che prevedevano la possibilità, fino al 31 luglio 2021, di fabbricare e commercializzare mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle disposizioni vigenti che prevedono l’obbligo della marcatura CE.

Pertanto a partire dal 21 giugno 2021 non possono essere prodotte e commercializzate le mascherine chirurgiche e i dispositivi di protezione individuale (DPI) validati in deroga alla marcatura CE dall’Istituto Superiore della Sanità o dall’INAIL.

Si ricorda che l’importazione di mascherine chirurgiche e DPI non marcati CE è regolamentata da altre disposizioni e relative a misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; spetta alle Regioni verificarne la rispondenza secondo i criteri di validazionedeterminati a livello nazione da parte di un apposito Comitato tecnico.