Si sintetizzano di seguito le indicazioni della Regione Veneto in materia di salute e sicurezza per gli ambienti di lavoro non sanitari rese disponibili con propria circolare del 13 marzo 2020 versione 6 (che supera e integra la precedente circolare del 12 marzo 2020 versione 5).
La Regione Veneto con propria circolare del 13 marzo 2020 (link) versione 6 fornisce ulteriori indicazioni operative ai datori di lavoro e ai medici competenti per la gestione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con riferimento alla diffusione del COVID-19.

In particolare, ribadisce che la diffusione dell’infezione da COVID-19 è una questione di salute pubblica, per cui il datore di lavoro nell’organizzazione delle attività lavorative deve tener conto delle indicazioni e delle misure di prevenzione individuate dalle normative nazionali, al fine di contrastare l’epidemia. E’ quindi un obbligo del datore di lavoro dare comunicazione e far rispettare le raccomandazioni e le misure igieniche contenute nei provvedimenti nazionali.

Tali misure essenzialmente consistono in:

limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione; la circolare indica alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia) quali:

 – promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo e di ferie e favorire il massimo utilizzo delle modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
– evitare l’organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
– privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
– regolamentare l’accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es.mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), limitando il numero di presenze contemporanee e dando in ogni caso disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione);
– dove non sia possibile dovranno essere utilizzati idonei DPI come prescritto dal DPCM 11 marzo 2020.

disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:

 – informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre, tosse e difficoltà respiratoria) non si presentino al lavoro;
– evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
– sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
– disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni

Documento di Valutazione del Rischio
La circolare conferma che la prevenzione da COVID-19 è una questione di salute pubblica e non specificamente un problema di salute nei luoghi di lavoro, pertanto non deve essere aggiornato il documento di valutazione dei rischi, ma vanno previste specifiche procedure, anche aggiornando quelle esistenti quali ad esempio la procedura di emergenza e primo soccorso.

Può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione

Formazione in materia di salute e sicurezza
La circolare regionale ribadisce che sono sospesi tutti i corsi professionali e le attività formative sia presso soggetti terzi che in azienda. Viene precisato che, nelle more di un chiarimento di livello nazionale, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso, NON COMPORTA l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

L’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

I lavoratori, invece, che non abbiano completato la formazione iniziale o di base, non possono essere adibiti alla mansione a cui la formazione obbligatoria si riferisce fino al completamento di tale percorso formativo.

Sorveglianza sanitaria
La circolare regionale conferma che la sorveglianza sanitaria è prevista da una specifica normativa nazionale; allo stato attuale non risulta adottato alcun intervento legislativo atto a sospendere o rimodulare tale misura generale di tutela della salute dei lavoratori. Tuttavia, tenuto conto dello scenario epidemiologico e delle esigenze di contenere al massimo la diffusione dell’epidemia in atto, si ritiene opportuno e praticabile differire le visite mediche periodiche per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale.

Vanno comunque garantite le attività di sorveglianza sanitaria necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nei casi non prorogabili, quali: visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Alla ripresa dell’attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite.

I lavoratori che operano nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione la cui attività viene sospesa utilizzando ferie e congedi e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva non dovranno essere inviati alla visita medica periodica finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione, se in scadenza e/o scaduta. In ogni caso, per quanto riguarda l’attività di sorveglianza sanitaria, si rimanda alle indicazioni riportate nella specifica sezione della circolare regionale.

Scenari plausibili ed indicazioni operative
La circolare riporta alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.

Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:
tale soggetto verosimilmente è già noto all’Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dell’eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).

Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):
gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:
non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine dell’identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell’azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l’isolamento domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto

Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa:
disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (es. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista.
Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa:
disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia:
non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si allega il testo integrale della circolare regionale (link) e si rimanda a quanto pubblicato nella sezione dedicata nel sito dell’Associazione (clicca qui)

Scarica la circolare in pdf.