Si ricorda che, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, da martedì 1 febbraio 2022 è necessario essere in possesso di green pass base (ottenuto con tampone antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore, guarigione o vaccinazione) per accedere a pubblici uffici – servizi postali, bancari e finanziari – attività commerciali, ad eccezione di quelle che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”.

Per quanto concerne le attività commerciali, il DPCM del 21.1.2022 dispone che non serve il Green Pass per accedere a:
• Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);
• Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
• Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;
• Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Di seguito le FAQ aggiornate pubblicate sul sito del Governo:

I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data? Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all’articolo 9-bis, del decreto-legge n.  52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre,  centri benessere,  centri  termali, parchi tematici e di divertimento, centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.
Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022? I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.
I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso? No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
CENTRI COMMERCIALI
Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività, sarà consentito accedere SENZA Green Pass SOLO nei negozi essenziali di cui al precedente elenco, in tutti le altre attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base. (in zona arancione, nei giorni festivi e prefestivi, l’accesso ai negozi presenti nei centri commerciali è consentito solo con green pass rafforzato, ad esclusione sempre delle attività essenziali).

VERIFICA GREEN PASS
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l’applicazione “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. Per il controllo del green pass base, l’App deve essere impostata su “VERIFICA BASE”. In caso di dubbi, è possibile richiedere un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. Si ricorda inoltre che è consentito delegare la verifica del Green Pass a soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Il Governo, con FAQ pubblicata nel proprio sito, specifica che “I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali”.

In caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all’art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all’applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

SOGGETTI ESENTI GREEN PASS
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 bis del decreto-legge n. 52 del 2021, coloro che sono esentati dalla vaccinazione, oltre i minori di 12 anni, possono accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass.
I soggetti esentati dalla vaccinazione dovranno esibire un certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Il Ministero della salute, con circolare del 25 gennaio 2022, ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova emissione, sino al 28 febbraio 2022. (circolare Ministero Salute prot 5125 del 25 gennaio 2022).

La certificazione deve contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e i riferimenti del medico vaccinatore che rilascia la certificazione di esenzione.