Si ricorda che identificare tempestivamente e gestire correttamente i contatti dei casi probabili o confermati di Covid 19 è fondamentale al fine di interrompere la catena di trasmissione.
Si forniscono le seguenti precisazioni aggiornate all’ultima circolare del Ministero Salute del 12 ottobre c.a.

Contatto di un caso COVID-19
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato di COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi nel caso (o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento). Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona esposta da 48 ore prima fino a 14 giorni dopo la raccolta del campione positivo del caso (o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento) .

Contatto stretto e contatto casuale
Si riporta di seguito la definizione  di contatto stretto e di contatto casuale secondo quanto indicato nel rapporto ISS n. 53/2020 e integrato successivamente dalla circolare del Ministero Salute  n. 18584 del 29.05.2020: rispetto alla precedente versione, in caso di riunioni, aule, sale di attesa etc, quindi ipotesi di persona che si è trovata in ambiente chiuso con un caso Covid 19, si configura un contatto stretto solo in assenza di DPI idonei.

Contatto stretto: 

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Contatto casuale:

  • qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto

Nonostante le suddette ipotesi, gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal contesto (setting) in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

I contatti vengono quindi distinti in due tipologie:
1. contatti stretti (ad alto rischio), nei confronti dei quali viene applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva (monitoraggio quotidiano) per 14 giorni(*) dalla data di ultima esposizione al caso;
2. contatti casuali (a basso rischio), nei confronti dei quali viene disposta la sorveglianza passiva (automonitoraggio dei sintomi).

(*) La circolare del Ministero Salute n. 32850 del 12/10/2020 ha fornito nuove indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena, stabilendo quanto segue per i contatti stretti asintomatici:

Contatti stretti asintomatici
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

La medesima circolare ha fornito le seguenti raccomandazioni:

  • eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
  • prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
  • non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
  • promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

Scarica rapporto ISS n. 53/2020 vers. 25.06.2020
Scarica circolare Ministero Salute 18584 del 29.05.2020
Scarica circolare Ministero Salute 30847 del 24.09.2020
Scarica circolare Ministero Salute 32850 del 12.10.2020