Con il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 sono disciplinate le riaperture delle attività economiche e sociali, in modo graduale stante l’incidenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ancora presente.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22.04.2021  il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021  recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Si segnalano di seguito le principali novità.

PROROGHE
E’ prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e di conseguenza i termini correlati con detto stato di emergenza di una serie di disposizioni legislative riepilogate nell’allegato 2 del D.L.
Si segnalano in particolare la proroga del D.L. 34/2020, convertito con L. n.77/2020, per quanto riguarda:

  • l’art. 83, in materia di sorveglianza sanitaria; i datori di lavoro fino al 31 luglio p.v. sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (cosiddetti lavoratori fragili)
  • l’art. 90, commi 3 e 4, in materia di lavoro agile; i datori di lavoro privati possono continuare fino al 31 luglio p.v. a ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa e con obblighi di informativa assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

SPOSTAMENTI
E’ confermato il sistema delle prescrizioni in zone, tenuto conto dell’incidenza epidemiologica da SARS-CoV-2 in esse presente; è abrogata la norma che da fine marzo ha sottoposto l’intero territorio nazionale alle misure proprie delle zone arancioni e rosse.

Dal 26 aprile c.a. sono ripristinate le zone gialle e bianche, nelle quali sono liberamente consentiti gli spostamenti in entrata ed uscita  (senza obbligo di autocertificazione); gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse sono consentiti non solo nei casi già noti di comprovate esigenze lavorative, di situazioni di necessità o di motivi di salute (per i quali resta confermato l’obbligo dell’autocertificazione e viene comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione), ma anche alle persone che si siano munite delle certificazioni verdi COVID-19.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nelle zone gialle e, in ambito comunale, nelle zone arancioni è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno ed entro la fascia oraria di spostamento (dalle 5.00 alle 22.00), nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non viene consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per le zone rosse.

Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per le zone rosse si applicano nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi risulti superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile, fatta salva la possibilità per i Presidenti delle regioni e province autonome di adottare misure più restrittive, dove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi risulti superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ovvero la circolazione delle varianti del virus finisca col determinare un alto rischio di diffusività dello stesso.

FIERE, CONVEGNI, CONGRESSI NELLE ZONE GIALLE
Dal 15 giugno p.v. sono possibili  in presenza le fiere di settore, nel rispetto degli specifici protocolli e linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere in data anteriore le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere viene sempre consentito, fermi restando gli obblighi vigenti a seconda del territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio p.v. sono consentiti i convegni ed i congressi, sempre nel rispetto degli appositi protocolli e linee guida.

RISTORAZIONE NELLE ZONE GIALLE
Dal 26 aprile c.a. sono consentite le attività di ristorazione, anche a cena (fermo restando il divieto di spostamenti fra le 22.00 e le 5.00 del giorno successivo), da svolgersi con consumazione al tavolo esclusivamente all’aperto. Rimane possibile la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, senza limiti di orario e limitatamente ai propri clienti.
Dal 1° giugno p.v. le attività di ristorazione possono svolgersi anche al chiuso nella fascia oraria dalle 5.00 alle 18.00.

Per quanto concerne la mensa aziendale e catering, come riportato anche dalla Regione Veneto nelle FAQ del proprio sito, nella relazione illustrativa del D.L. si afferma: “Resta fermo quanto previsto dal DPCM 02/03/2021 in merito alle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che continuano ad essere consentite anche al chiuso”. Per esercitare legittimamente questa possibilità, si ricorda che gli esercenti dovranno esibire in occasione dell’eventuale controllo il contratto stipulato con l’azienda e l’elenco dei dipendenti che fruiscono della mensa.

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19
Le certificazioni verdi COVID-19 sono certificazioni rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni:
1) l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo
2) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero Salute
3) l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La validità delle certificazioni verdi varia a seconda della casistica:
la certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione è valida  sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha fatto la vaccinazione;
la certificazione comprovante lo stato di guarigione è valida  sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione e viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta (è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato). Questa certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come nuovo caso accertato positivo al SARS-CoV-2;
la certificazione conseguente all’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test e viene prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Con apposito DPCM saranno individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi e la piattaforma nazionale Digital Green Certificate (DGC), ovvero il sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19, e con quelle interoperabili analoghe istituite negli altri Stati membri dell’UE, nonché quali dati dovranno contenere le certificazioni e come dovranno essere aggiornate. In attesa di detto DPCM, i contenuti delle certificazioni saranno quelli indicati nell’allegato 1 al D.L. 52/2021.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il D.L. 52/2021 prevede infine quanto segue:

  • scuole di ogni ordine e grado aperte in presenza; alle superiori in presenza da un minimo del 60% a un massimo del 100% degli studenti
  • rimane il coprifuoco alle 22, misura in vigore almeno fino al 31 maggio p.v.
  • restano chiusi nel fine settimana i centri commerciali
  • restano per ora chiuse palestre e piscine; è consentito lo sport all’aperto, anche di contatto, e, dal 15 maggio p.v. sono  consentite le attività delle piscine all’aperto; le palestre riaprono dal 1 giugno
  • riaprono al pubblico cinema, teatri, sale concerto; è necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro; la capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto

Scarica il testo integrale DL 52/2021
Scarica Allegato 1 DL 52/2021
Scarica Allegato 2 DL 52/2021

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