In data odierna è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 (clicca qui) approvato dal Consiglio dei Ministri con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza Covid-19. Il provvedimento prevede misure a sostegno di lavoratori, famiglie, aziende e disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema sanitario.
Di seguito riportiamo una breve sintesi degli interventi normativi di maggiore urgenza in materia di lavoro e alla gestione del personale di maggiore.

Ammortizzatori sociali (artt. 19-22):

Norme speciali in materia di CIGO e assegno ordinario (art. 19)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con le seguenti caratteristiche:

  • causale: “emergenza COVID-19”, limitatamente alla richiesta di cigo per emergenza COVID-19 non si applica addizionale contributiva.
  • periodo massimo: 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020,
    procedura sindacale:

    • informazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con la quale si comunica preventivamente la causa di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro ossia “emergenza COVID-19”), l’entità e la durata prevedibile (in questo caso, massimo 9 settimane nel periodo 23.2.2020/31.8.2020), il numero dei lavoratori interessati.
      Per accedere ad una bozza di richiesta da inviare alla nostra Associazione Apindustria (Clicca qui)
      consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali (se richiesto), anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
  • procedura amministrativa:
    la domanda da trasmettere all’INPS deve avvenire entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’assegno ordinario è concesso, nei limiti sopra indicati, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica il requisito dell’anzianità aziendale di 90 giorni di effettiva presenza. Anche in questa ipotesi non si applica la contribuzione addizionale.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS (art. 20)
Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (23 febbraio 2020) abbiano in corso una CIGS, possono presentare domanda di CIGO ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge in commento e per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
La concessione della CIGO sospende e sostituisce la CIGS in corso.
Anche in questa circostanza, al trattamento ordinario di integrazione salariale non si applica la contribuzione addizionale di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (23/02/2020) abbiano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge in commento e per un periodo non superiore a 9 settimane.
La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso.
Inoltre, non troverà applicazione la contribuzione addizionale prevista dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

CIG in deroga (art. 22)
Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto, entro determinati limiti di spesa, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle Regioni e Province autonome, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.
In merito alla Cig in deroga il giorno 10 marzo 2020 le parti sociali hanno sottoscritto per la regione Veneto l’Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga (clicca qui)

Si rammenta che per tutte le forme di ammortizzatore sociale sopra previste sono previsti dei limiti di copertura dei relativi oneri in base alle disposizioni del decreto-legge in commento. La disponibilità, di conseguenza, non è illimitata.

Riportiamo uno schema con gli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza sanitaria:

Cigo

con causale:

emergenza

COVID-19

FIS

con causale:

emergenza

COVID-19

FSBA

CIG

in deroga

Industria

Si

Industria edile

Si

Industria Lapidei

Si

Artigianato fino a 5 dipendenti

Si

Artigianato con più di 5 dipendenti

Si

Commercio fino a 5 dipendenti

Si

Commercio con più di 5 dipendenti

Si

Altri settori non coperti da

ammortizzatori sociali

S

Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno dei lavoratori

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e lavoratori autonomi (art. 23)
Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire di uno specifico congedo:

  • per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni,
  • per i figli di età non superiore ai 12 anni,
  • per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile, scaduto e immediatamente precedente.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori durante la sospensione dei servizi educativi, saranno convertiti nel congedo in commento.
Medesimo congedo può essere fruito da lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps e lavoratori autonomi.
La fruizione del presente congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia:

  • altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
  • oppure un altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa alla prestazione di cui sopra a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600 erogato mediante libretto di famiglia, da utilizzare per prestazioni effettuate nel 2020 a decorrere dal 5 marzo 2020.
Le modalità operative saranno stabilite dall’Inps con apposite comunicazioni.

I genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto altresì di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Estensione permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 (art. 24)
Il numero di giorni di permesso 104 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Tale estensione è applicabile:

  • alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivo per il minore di età superiore a 3 anni con handicap in situazione di gravità
  • a colui che assiste parente o affine entro il terzo grado, convivente, con grave handicap

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori (art. 26) – Disposizioni INAIL (art. 42)
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile ai lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza prescritto è equiparato al ricovero ospedaliero.
Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui all’articolo in commento sono posti a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Indennità professionisti e co.co.co. (art. 27)
Ai professionisti titolari partita iva e co.co.co. iscritti alla Gestione separata inps, non titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta un’indennità di € 600, previa domanda all’Inps.
L’indennità non concorre a formare reddito.
Altre disposizioni
Disposizione in materia di Lavoro agile (art. 39)
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori disabili nelle condizioni di cui all’art. 3, co. 3, l. 104/1992 (disabilità grave) o i lavoratori che abbiano nel nucleo familiare una persona disabile nelle condizioni di cui all’art. 3, co. 3, l. 104/1992, hanno diritto a svolgere il lavoro in modalità agile (c.d. smartworking) a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Sospensione delle misure di condizionalità (Art. 40)
Tra le diverse ipotesi di sospensione introdotte dalla presente disposizione sono state previste la sospensione degli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento (17 marzo 2020), l’avvio di procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo termine sono sospese quelle in corso, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Per lo stesso termine è vietato licenziare per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza.

Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 20203.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 20204:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto5;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
Ai titolari di reddito da lavoro dipendente, con reddito complessivo non superiore ai 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

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