Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03 dicembre 2020 il DPCM 3 dicembre 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

A) DPCM 3 DICEMBRE 2020
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 03 dicembre 2020 il DPCM 3 dicembre 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Le disposizioni del presente DPCM si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.

Il nuovo DPCM prevede le seguenti limitazioni agli spostamenti:

  • dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome
  • nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute

E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Il nuovo DPCM conferma la disciplina di differenziazione delle misure di contenimento per l’emergenza covid, in funzione dei livelli di rischio, su base regionale, con la suddivisione nelle tre aree di criticità gialla, arancione e rossa.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività produttive non ci sono modifiche; infatti l’art. 4 del DPCM 3 dicembre 2020 ribadisce che le stesse proseguono e devono applicare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), con la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

Si segnala, inoltre, l’art. 1, comma 10 lettera s) “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”. Pertanto si comunica che a far data da oggi, 4 dicembre 2020,  la nuova disposizione consente l’avvio o la ripartenza delle attività di stage e tirocinio, sia curricolare che extracurricolare, nonchè delle attività di laboratorio, nel rispetto delle misure sopra richiamate, ferma restando la sospensione delle altre attività formative in presenza. La disposizione si applica a tutte le tipologie di attività formative o di politica attiva del lavoro, anche individuali, relative all’offerta regionale siano esse a finanziamento che a riconoscimento. Si conferma inoltre la sospensione anche delle attività in presenza di formazione continua ai sensi dell’art. 4, che rimanda chiaramente al Protocollo del 24 aprile 2020, senza le potenziali ambiguità della formulazione del DPCM 3 novembre 2020.

B) DECRETO-LEGGE 02 DICEMBRE 2020, N. 158
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 02 dicembre 2020 il Decreto Legge 2 dicembre 2020 n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Il provvedimento, in vigore dal 3 dicembre c.a., contiene “Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale”. In particolare:

  • introduce delle modifiche alla disciplina sulla vigenza temporale dei DPCM, estendendo il limite massimo di vigenza dei singoli decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che attuano le norme emergenziali, portandoli da 30 a 50 giorni.
  • anticipa i divieti di spostamenti tra Regioni diverse e tra comuni ripresi e confermati con il DPCM 3 dicembre 2020
  • stabilisce con riguardo all’intero territorio nazionale che nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i DPCM di cui all’articolo 2 del D.L.19/2020 convertito con L.35/2020 (ossia decreti di attuazione di misure di contenimento) possano prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure di limitazione ex art. 1 c.2 del medesimo decreto (quindi misure di limitazione alla circolazione delle persone, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi ecc, misure di quarantena per soggetti che entrano nel territorio nazionale, ecc).

DECRETO LEGGE 158/2020
DPCM 3 DICEMBRE 2020
ALLEGATI DPCM 3 DICEMBRE 2020
AUTODICHIARAZIONE

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