Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L 285 del 13.11.2018 la decisione (UE) 2018/1702 della Commissione dell’8 novembre 2018 che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti

Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:
a) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;
b) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all’uso in ingranaggi aperti, oli per l’astuccio dell’elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;
c) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all’uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.

Se l’Ecolabel UE è assegnato in base ai previgenti criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019. I nuovi criteri Ecolabel sono validi fino al 31 dicembre 2024.

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