Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale GUUE n. 165 serie L del 29/06/2023 il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.Nella Gazzetta Ufficiale GUUE n. 169 serie L del 4/07/23 è stata pubblicata la Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 suddetto con modifiche per le date di entrata in vigore (si ricorda che lo strumento legislativo del regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento).

Il nuovo regolamento macchine, che entra in vigore il 19 luglio 2023, verrà applicato a partire dal 20 gennaio 2027, ad esclusione delle disposizioni che seguono:
• notifica degli organismi di valutazione della conformità, la cui disciplina entra in vigore il 20 gennaio 2024
• obbligo per gli Stati membri di dover stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento in questione, da parte degli operatori economici e devono adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurarne la relativa attuazione, la cui applicazione decorre a partire dal 20 ottobre 2023
• inclusione delle macchine e dei prodotti correlati nell’elenco di quelle soggette a specifica valutazione di conformità qualora venga riscontrato un potenziale rischio intrinseco grave e se:
a) non esistono norme armonizzate o specifiche comuni relative ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; oppure
b) esistono rischi residui, compresi quelli che, secondo il fabbricante, potrebbero essere ridotti attraverso una formazione particolare o un dispositivo di protezione individuale specifico, e i dati e le informazioni dimostrano il ripetersi di simili infortuni gravi o mortali o di danni alla salute connessi a tali rischi residui; oppure
c) esistono dati e informazioni che, secondo la Commissione, dimostrano l’applicazione erronea ricorrente delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, in relazione alla quale le attività di vigilanza del mercato svolte non hanno determinato miglioramenti significativi della situazione del mercato in un periodo ragionevole; oppure
d) esiste un grado di incertezza nei metodi di valutazione del rischio esistenti in relazione a nuove categorie di macchine o tecnologie,

Per quanto riguarda le disposizioni transitorie si evidenzia:
• l’obbligo per gli Stati membri di non impedire la messa a disposizione sul mercato dei prodotti immessi sul mercato in conformità alle precedenti disposizioni prima del 20 gennaio 2027, la cui disciplina entra in vigore il 19 luglio 2023;
• le disposizioni relative alla vigilanza del mercato dell’Unione e alle procedure di salvaguardia dell’unione, la cui applicazione decorre a partire dal 19 luglio 2023 in sostituzione di quelle previste dalla normativa previgente, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura di salvaguardia;
• i certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità alla precedente normativa rimangono validi fino alla loro scadenza, la cui applicazione decorre a partire dal 19 luglio 2023.

Di seguito alcune delle principali novità del Regolamento Macchine 2023/1230.
Nel regolamento vi sono disposizioni che riguardano, ad esempio, i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute per le macchine, le quasi-macchine e i prodotti correlati, nonché la procedura di valutazione della conformità degli stessi.
A differenza della direttiva macchine (che si applica alle macchine nuove e non ha mai preso in considerazione gli interventi di modifica), il nuovo regolamento macchine si applica anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, esempio:
• effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
• che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
• che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di:
• ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi, il cui controllo modifica il sistema di comando legato alla sicurezza esistente, o
• misure di protezione aggiuntive per garantire la stabilità o la resistenza meccanica.
In questo caso il soggetto che apporta tali modifiche deve soddisfare tutti gli obblighi previsti dal regolamento per i fabbricanti.

Il Regolamento si compone di 54 articoli e 12 allegati, l’ultimo è una tabella di concordanza tra gli articoli della Direttiva Macchine e il nuovo regolamento.
Gli articoli sono suddivisi in 9 Capi (disposizioni generali; obblighi degli operatori economici; conformità dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento; valutazione della conformità; notifica degli organismi di valutazione della conformità; vigilanza del mercato dell’unione e procedure di salvaguardia dell’unione; delega di poteri e procedura di comitato; riservatezza e sanzioni; disposizioni transitorie e finali).

Seguiranno approfondimenti anche con seminari dedicati.

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