Entrambe le sanzioni potranno essere ridotte ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti del D.Lgs. 472/1997 a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Relazioni con modello IVA2018
Come già evidenziato in premessa, l’adempimento della comunicazione trimestrale dei dati contenuti nelle liquidazioni periodiche Iva si pone in stretta correlazione con il modello di dichiarazione annuale, la cui funzione peraltro, ben precisata dalla risoluzione n. 104/E/2017, è duplice:

  • la dichiarazione annuale può intendersi come “sostitutiva” dei predetti adempimenti trimestrali (qualora gli stessi non siano stati eseguiti durante l’anno);
  • la dichiarazione annuale può intendersi come strumento di correzione di eventuali errori commessi nella compilazione delle precedenti comunicazioni trimestrali riferite al medesimo anno.

In entrambi i casi risulteranno dovute le specifiche sanzioni come in precedenza evidenziato.
Ma veniamo ora ai contenuti del modello dichiarativo per capire come concretamente queste funzioni possano essere assolte.

Il quadro VH
Le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione annuale, ribadendo quanto già affermato con la risoluzione n. 104/E/2017, precisano che il quadro VH da quest’anno deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva. In tale evenienza, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (in quanto ad esempio il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.
Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, questo non va compilato.

Regole di compilazione quadro VH

  • Il corretto invio delle comunicazioni trimestrali del 2017 comporta l’esonero della compilazione del quadro VH nel Mod. DRIVA 2018.
  • Omesso o irregolare invio delle comunicazioni trimestrali del 2017 comporta l’obbligo della compilazione del quadro VH nel Mod. DRIVA 2018.

Il quadro VH della dichiarazione IVA2018 relativa all’anno 2017 viene quindi modificato nel seguente modo:

  • vengono introdotti nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16 proprio per consentire la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali;
  • vengono introdotte a margine dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16, delle caselle “Liquidazione anticipata” da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell’ultimo mese del trimestre.

I nuovi righi “correlati” alla comunicazione trimestrale
Le istruzioni ricordano che l’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del quadro VH, quindi anche i nuovi quattro righi inseriti, corrisponde all’Iva dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata. Detto importo coincide quindi con l’ammontare dell’Iva indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Con riferimento ai contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali in base all’articolo 7, D.P.R. 542/1999 (coloro che versano il saldo al 16 marzo, per intenderci) le istruzioni ribadiscono che il rigo VH16 non va compilato in quanto per tali soggetti l’Iva dovuta (o anche a credito) per il quarto trimestre deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

Il quadro VL
L’altra novità che pone in correlazione il modello di dichiarazione annuale Iva con le citate comunicazioni trimestrali è contenuta nel quadro VL del modello dichiarativo. Viene infatti introdotto un nuovo rigo VL30 denominato “Ammontare Iva periodica”, composto di tre caselle nelle quali evidenziare rispettivamente quanto di seguito rappresentato.

Il nuovo rigo VL30 CAMPO 2
L’ammontare complessivo dell’Iva periodica dovuta, ricomprendendovi la somma degli importi dell’Iva da versare indicati, o che avrebbero dovuto trovare indicazione, nella casella 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2017 e L’importo dell’acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del predetto modello di comunicazione trimestrale (regole particolari sono dettate per coloro che hanno aderito alla procedura di liquidazione Iva di gruppo)

Il nuovo rigo VL30 CAMPO 3
Il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, relativi al 2017; le istruzioni in proposito precisano che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “sezione erario” dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche a Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:

  • da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
  • da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali;
  • il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti “speciali” di cui all’articolo 73, comma 1, lettera e) e 74, comma 4;
  • 6013 e 6035 per l’acconto;
  • da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

Il nuovo rigo VL30 CAMPO 1
Il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3

Dalle modalità compilative del rigo VL30 si evidenzia che nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto ad alcun versamento in relazione agli importi a debito emergenti dalle diverse liquidazioni periodiche Iva relative all’anno 2017, comunque nel campo 1 andrebbe evidenziato l’importo dovuto ancorché non versato.
Tale fatto, unitamente alla intervenuta soppressione del rigo VL29 presente nella modulistica dello scorso anno e dedicato alla indicazione dell’ammontare dei versamenti periodici (rigo VL29 che nell’attuale modulistica è invece riferito ai “versamenti auto UE”), comporta una differente modalità compilativa del successivo rigo VL32 che evidenzia l’Iva a debito.
Mentre lo scorso anno, infatti, il contribuente che non ha proceduto ad alcun versamento in relazione alle liquidazioni periodiche dell’anno 2016, evidenziando quindi valore zero nel rigo VL29, si è ritrovato con un rigo VL32 “Iva a debito” pari all’importo dovuto, ancorché non versato, quest’anno al contrario, il contribuente che non ha proceduto alcun versamento in relazione alle liquidazioni periodiche dell’anno 2017, dovendo indicare comunque il dovuto nel nuovo rigo VL30, andrà ad evidenziare nel successivo rigo VL32 “Iva a debito” un importo pari a zero, coerentemente con la situazione di omesso versamento.
Le ragioni di tale scelta compilativa stanno proprio nella introduzione a partire dall’anno 2017 delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, alle quali viene assegnata proprio la funzione di intercettare, con più rapidità rispetto al passato, le situazioni di evasione da riscossione. È infatti doveroso ricordare che a fronte del mancato riscontro tra l’importo evidenziato nella comunicazione trimestrale e quanto emerge dai modelli di pagamento F24 l’Agenzia, dopo un primo veloce avviso di riscontro dell’anomalia, procede a trasmettere al contribuente a stretto giro l’avviso di liquidazione ai sensi dell’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972, inibendo il possibile ricorso del contribuente allo strumento del ravvedimento operoso.

Vediamo di rappresentare graficamente la situazione di un contribuente che presenta, in relazione agli anni 2016 e 2017, Iva dovuta per tutto l’anno pari a 50.000 euro e che non ha provveduto a eseguire alcun versamento periodico nell’anno di riferimento.

Come è agevole ricavare dalla formula di determinazione del valore da indicare nel rigo VL32 “Iva dovuta” presente nei due modelli dichiarativi, mentre lo scorso anno si doveva evidenziare quale risultato finale del modello dichiarativo l’ammontare dell’Iva dovuta ancorché non versata (pari a 50.000 euro), nel modello di quest’anno a fronte di un’identica situazione emergerà un valore pari a zero posto che, come detto in precedenza, l’ammontare dei versamenti non eseguiti non è più informazione che viene richiesta al modello dichiarativo bensì è demandata al nuovo adempimento telematico trimestrale.
In conclusione, un’ultima considerazione con riferimento a coloro che non avendo presentato le comunicazioni trimestrali si affidano ora al modello dichiarativo annuale per “riparare” a tale inadempienza.
Come già osservato in precedenza tali soggetti, non potendo fruire del nuovo esonero previsto per coloro che hanno correttamente adempiuto al nuovo obbligo di trasmissione trimestrale, dovranno pertanto procedere alla compilazione del quadro VH.
È quindi da questo quadro che, come precisato nelle istruzioni alla compilazione del rigo VL30, occorre “In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate,” al campo 2 di quest’ultimo “indicare gli importi inseriti nel quadro VH”.